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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1977, n. 19

ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 17 maggio 1977

Art. 6
Coordinamento delle attività dell'ERSA con le funzioni regionali delegate o attribuite
Le funzioni previste da leggi nazionali nelle materie di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno, sono assunte dalla Regione ad eccezione di quelle attribuite all'ERSA dall'articolo 2 della presente legge.
Per le funzioni non comprese fra quelle di cui all'art. 2 della presente legge, nè tra quelle di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1976 numero 386 Sito esterno, si provvede attraverso gestioni speciali dell'ERSA secondo quanto stabilito dall'articolo 9 della citata legge n. 386.
Al fine di assicurare il coordinamento delle attività dell'ERSA con quelle svolte dalla Regione o delegate secondo quanto stabilito dall'art. 2 - ultimo comma della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno, l'ERSA è tenuto, nel rispetto delle modalità e condizioni di cui all'art. 9, terzo comma, della detta legge n. 386, a svolgere i compiti connessi alle gestioni speciali nel rispetto delle priorità determinate dalla Regione e dai comitati comprensoriali nell'ambito delle rispettive competenze.

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