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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1977, n. 19

ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 17 maggio 1977

Art. 7
Bilancio di previsione e rendiconto consuntivo
L'ente ha un proprio bilancio.
Per le gestioni speciali previste dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno, l'ente regionale di sviluppo agricolo redige bilancio separato. Da tale bilancio deve risultare il numero e l'onere del personale e dei ruoli dell'ente destinati alle gestioni speciali nonchè la quota di spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse.
Il programma annuale di attività e il bilancio di previsione, con annesso il bilancio di cui al II comma, devono essere presentati alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono; il rendiconto consuntivo finanziario e patrimoniale, entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
Il bilancio dell'ente regionale di sviluppo agricolo, con annesso il bilancio separato delle gestioni speciali, è allegato al bilancio della Regione e contestualmente ad esso presentato al Consiglio regionale per l'approvazione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

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