LEGGE REGIONALE 13 maggio 1977, n. 19
ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 17 maggio 1977
Art. 8
Patrimonio dell'ERSA. L'ente ha un proprio patrimonio.
Il patrimonio iniziale dell'ente è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, le attività e le passività, attribuiti dal commissario straordinario alla Regione Emilia - Romagna ai sensi dell'art. 6, comma III, della legge 30 aprile 1976 n. 386 .
Il Consiglio regionale, con apposita deliberazione, provvede ad assegnare all'ente regionale di sviluppo il patrimonio iniziale.