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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1977, n. 19

ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 17 maggio 1977

Art. 9
Entrate dell'ERSA.
L'ente realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate:
a) contributi ordinari della Regione;
b) fondi annuali assegnati dalla Regione per l'espletamento di specifiche attività;
c) fondi assegnati dallo Stato per le gestioni speciali;
d) proventi riscossi per servizi ed attività e introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'ente e rendite patrimoniali;
e) proventi derivanti da lasciti, donazioni e da ogni altro atto di liberalità;
f) eventuali altre entrate o contributi.

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