LEGGE REGIONALE 13 maggio 1977, n. 19
ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 17 maggio 1977
Art. 9
Entrate dell'ERSA.
L'ente realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate:
a) contributi ordinari della Regione;
b) fondi annuali assegnati dalla Regione per l'espletamento di specifiche attività;
c) fondi assegnati dallo Stato per le gestioni speciali;
d) proventi riscossi per servizi ed attività e introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'ente e rendite patrimoniali;
e) proventi derivanti da lasciti, donazioni e da ogni altro atto di liberalità;
f) eventuali altre entrate o contributi.