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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1977, n. 19

ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 17 maggio 1977

Titolo I
ISTITUZIONE E COMPITI DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DELL'EMILIA - ROMAGNA
Art. 1
Istituzione
E' istituito, con sede in Bologna, l'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia - Romagna.
L'ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.
Art. 2
Compiti dell'ERSA.
L'ente regionale di sviluppo agricolo dell'Emilia - Romagna è strumento operativo della Regione per l'attuazione di interventi previsti dalla programmazione regionale riferita al settore agricolo. Partecipa altresì alla programmazione, alla promozione e allo sviluppo dell'agricoltura regionale. L'ente opera nell'ambito dei compiti attribuiti allo stesso con la presente legge e nel rispetto delle scelte di programmazione comprensoriale e delle funzioni amministrative attribuite o delegate a comitati comprensoriali, comunità montane, province e comuni. All'ente regionale di sviluppo agricolo compete:
1) di esercitare le funzioni di organismo fondiario previste dalla legislazione nazionale, dalla legge regionale di attuazione delle direttive del consiglio delle comunità europee per la riforma dell' agricoltura e dalle altre leggi regionali;
2) di prestare assistenza finanziaria e garanzia fidejussoria a cooperative agricole, a consorzi di II grado tra le stesse costituiti, ad organizzazioni di produttori nonchè ad imprenditori agricoli che abbiano avuto approvato un piano di sviluppo aziendale o interaziendale previsto dalla legislazione regionale e nazionale;
3) di concorrere con le organizzazioni cooperative e le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative alla promozione della cooperazione e di altre forme associative fra produttori nelle zone e nei settori particolarmente carenti di tali strutture associative;
4) la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi d' interesse comune per i produttori agricoli, qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali o ai piani e programmi di interesse agricolo, assumendone, eventualmente, la gestione diretta nella fase di avviamento e comunque per un periodo non superiore a tre anni;
5) l'assunzione, previa autorizzazione del Consiglio regionale, di quote di partecipazione in società d' interesse agricolo - alimentare;
6) di predisporre studi e progetti operativi, comprese ricerche di mercato, in relazione alle funzioni di cui ai punti precedenti nell'ambito della programmazione regionale o di progetti - pilota di iniziativa regionale o comprensoriale, su richiesta degli organi della Regione;
7) di svolgere, su richiesta degli organi della Regione, funzioni consultive di carattere tecnico - economico in materia agricola, in ordine a programmi d' attuazione di leggi regionali o nazionali;
8) di svolgere, nell'ambito dei programmi regionali, compiti di sperimentazione tecnico - produttiva;
9) di svolgere ogni altra funzione od attività che, nel quadro dei compiti e delle finalità dell'ente, sia assegnata con successivi provvedimenti di legge dalla Regione.
Art. 3
Esercizio delle funzioni di organismo fondiario Le funzioni di cui all'art. 2 punto 1), sono esercitate dall'ERSA sulla base dei piani e programmi adottati dalla Regione e dai comitati comprensoriali.
Art. 4
Prestazione di garanzie fidejussorie
Le funzioni di cui all'art. 2, punto 2), sono esercitate dall'ERSA nel rispetto delle indicazioni prioritarie stabilite dalle leggi e dai programmi regionali e comprensoriali.
Art. 5
Piani di valorizzazione
I piani di valorizzazione di cui all'art. 4 del DPR 23 giugno 1962, n. 948 Sito esterno, sono a tutti gli effetti sostituiti dai piani zonali di sviluppo agricolo di cui all' art. 7 della legge regionale 31 gennaio 1975 n. 12 e dai piani agricoli che rappresentano parte integrante dei piani di sviluppo economico e sociale delle comunità montane di cui alla legge regionale 17 agosto 1973, n. 30.
I comitati comprensoriali e le comunità montane affidano di norma all'ERSA la predisposizione di programmi d' attuazione e progetti previsti dai piani zonali o l'attuazione, di volta in volta, di singole opere o interventi compresi nei detti piani o programmi.
L'ERSA svolge altresì, su richiesta degli enti interessati e dei comitati comprensoriali, funzioni consultive di carattere tecnico - economico per la predisposizione dei piani di sviluppo agricolo comprensoriali.
Art. 6
Coordinamento delle attività dell'ERSA con le funzioni regionali delegate o attribuite
Le funzioni previste da leggi nazionali nelle materie di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno, sono assunte dalla Regione ad eccezione di quelle attribuite all'ERSA dall'articolo 2 della presente legge.
Per le funzioni non comprese fra quelle di cui all'art. 2 della presente legge, nè tra quelle di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1976 numero 386 Sito esterno, si provvede attraverso gestioni speciali dell'ERSA secondo quanto stabilito dall'articolo 9 della citata legge n. 386.
Al fine di assicurare il coordinamento delle attività dell'ERSA con quelle svolte dalla Regione o delegate secondo quanto stabilito dall'art. 2 - ultimo comma della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno, l'ERSA è tenuto, nel rispetto delle modalità e condizioni di cui all'art. 9, terzo comma, della detta legge n. 386, a svolgere i compiti connessi alle gestioni speciali nel rispetto delle priorità determinate dalla Regione e dai comitati comprensoriali nell'ambito delle rispettive competenze.
Art. 7
Bilancio di previsione e rendiconto consuntivo
L'ente ha un proprio bilancio.
Per le gestioni speciali previste dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno, l'ente regionale di sviluppo agricolo redige bilancio separato. Da tale bilancio deve risultare il numero e l'onere del personale e dei ruoli dell'ente destinati alle gestioni speciali nonchè la quota di spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse.
Il programma annuale di attività e il bilancio di previsione, con annesso il bilancio di cui al II comma, devono essere presentati alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono; il rendiconto consuntivo finanziario e patrimoniale, entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
Il bilancio dell'ente regionale di sviluppo agricolo, con annesso il bilancio separato delle gestioni speciali, è allegato al bilancio della Regione e contestualmente ad esso presentato al Consiglio regionale per l'approvazione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Art. 8
Patrimonio dell'ERSA. L'ente ha un proprio patrimonio.
Il patrimonio iniziale dell'ente è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, le attività e le passività, attribuiti dal commissario straordinario alla Regione Emilia - Romagna ai sensi dell'art. 6, comma III, della legge 30 aprile 1976 n. 386 Sito esterno.
Il Consiglio regionale, con apposita deliberazione, provvede ad assegnare all'ente regionale di sviluppo il patrimonio iniziale.
Art. 9
Entrate dell'ERSA.
L'ente realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate:
a) contributi ordinari della Regione;
b) fondi annuali assegnati dalla Regione per l'espletamento di specifiche attività;
c) fondi assegnati dallo Stato per le gestioni speciali;
d) proventi riscossi per servizi ed attività e introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'ente e rendite patrimoniali;
e) proventi derivanti da lasciti, donazioni e da ogni altro atto di liberalità;
f) eventuali altre entrate o contributi.

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