LEGGE REGIONALE 13 maggio 1977, n. 19
ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 17 maggio 1977
Titolo I
ISTITUZIONE E COMPITI DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DELL'EMILIA - ROMAGNA
Art. 1
Istituzione
E' istituito, con sede in Bologna, l'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia - Romagna.
L'ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.
Art. 2
Compiti dell'ERSA.
L'ente regionale di sviluppo agricolo dell'Emilia - Romagna è strumento operativo della Regione per l'attuazione di interventi previsti dalla programmazione regionale riferita al settore agricolo. Partecipa altresì alla programmazione, alla promozione e allo sviluppo dell'agricoltura regionale. L'ente opera nell'ambito dei compiti attribuiti allo stesso con la presente legge e nel rispetto delle scelte di programmazione comprensoriale e delle funzioni amministrative attribuite o delegate a comitati comprensoriali, comunità montane, province e comuni. All'ente regionale di sviluppo agricolo compete:
1) di esercitare le funzioni di organismo fondiario previste dalla legislazione nazionale, dalla legge regionale di attuazione delle direttive del consiglio delle comunità europee per la riforma dell' agricoltura e dalle altre leggi regionali;
2) di prestare assistenza finanziaria e garanzia fidejussoria a cooperative agricole, a consorzi di II grado tra le stesse costituiti, ad organizzazioni di produttori nonchè ad imprenditori agricoli che abbiano avuto approvato un piano di sviluppo aziendale o interaziendale previsto dalla legislazione regionale e nazionale;
3) di concorrere con le organizzazioni cooperative e le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative alla promozione della cooperazione e di altre forme associative fra produttori nelle zone e nei settori particolarmente carenti di tali strutture associative;
4) la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi d' interesse comune per i produttori agricoli, qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali o ai piani e programmi di interesse agricolo, assumendone, eventualmente, la gestione diretta nella fase di avviamento e comunque per un periodo non superiore a tre anni;
5) l'assunzione, previa autorizzazione del Consiglio regionale, di quote di partecipazione in società d' interesse agricolo - alimentare;
6) di predisporre studi e progetti operativi, comprese ricerche di mercato, in relazione alle funzioni di cui ai punti precedenti nell'ambito della programmazione regionale o di progetti - pilota di iniziativa regionale o comprensoriale, su richiesta degli organi della Regione;
7) di svolgere, su richiesta degli organi della Regione, funzioni consultive di carattere tecnico - economico in materia agricola, in ordine a programmi d' attuazione di leggi regionali o nazionali;
8) di svolgere, nell'ambito dei programmi regionali, compiti di sperimentazione tecnico - produttiva;
9) di svolgere ogni altra funzione od attività che, nel quadro dei compiti e delle finalità dell'ente, sia assegnata con successivi provvedimenti di legge dalla Regione.
Art. 3
Esercizio delle funzioni di organismo fondiario Le funzioni di cui all'art. 2 punto 1), sono esercitate dall'ERSA sulla base dei piani e programmi adottati dalla Regione e dai comitati comprensoriali.
Art. 4
Prestazione di garanzie fidejussorie
Le funzioni di cui all'art. 2, punto 2), sono esercitate dall'ERSA nel rispetto delle indicazioni prioritarie stabilite dalle leggi e dai programmi regionali e comprensoriali.
Art. 5
Piani di valorizzazione
I piani di valorizzazione di cui all'art. 4 del DPR 23 giugno 1962, n. 948 , sono a tutti gli effetti sostituiti dai piani zonali di sviluppo agricolo di cui all' art. 7 della legge regionale 31 gennaio 1975 n. 12 e dai piani agricoli che rappresentano parte integrante dei piani di sviluppo economico e sociale delle comunità montane di cui alla legge regionale 17 agosto 1973, n. 30.
I comitati comprensoriali e le comunità montane affidano di norma all'ERSA la predisposizione di programmi d' attuazione e progetti previsti dai piani zonali o l'attuazione, di volta in volta, di singole opere o interventi compresi nei detti piani o programmi.
L'ERSA svolge altresì, su richiesta degli enti interessati e dei comitati comprensoriali, funzioni consultive di carattere tecnico - economico per la predisposizione dei piani di sviluppo agricolo comprensoriali.
Art. 6
Coordinamento delle attività dell'ERSA con le funzioni regionali delegate o attribuite
Le funzioni previste da leggi nazionali nelle materie di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1976, n. 386 , sono assunte dalla Regione ad eccezione di quelle attribuite all'ERSA dall'articolo 2 della presente legge.
Per le funzioni non comprese fra quelle di cui all'art. 2 della presente legge, nè tra quelle di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1976 numero 386 , si provvede attraverso gestioni speciali dell'ERSA secondo quanto stabilito dall'articolo 9 della citata legge n. 386.
Al fine di assicurare il coordinamento delle attività dell'ERSA con quelle svolte dalla Regione o delegate secondo quanto stabilito dall'art. 2 - ultimo comma della legge 30 aprile 1976, n. 386 , l'ERSA è tenuto, nel rispetto delle modalità e condizioni di cui all'art. 9, terzo comma, della detta legge n. 386, a svolgere i compiti connessi alle gestioni speciali nel rispetto delle priorità determinate dalla Regione e dai comitati comprensoriali nell'ambito delle rispettive competenze.
Art. 7
Bilancio di previsione e rendiconto consuntivo
L'ente ha un proprio bilancio.
Per le gestioni speciali previste dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386 , l'ente regionale di sviluppo agricolo redige bilancio separato. Da tale bilancio deve risultare il numero e l'onere del personale e dei ruoli dell'ente destinati alle gestioni speciali nonchè la quota di spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse.
Il programma annuale di attività e il bilancio di previsione, con annesso il bilancio di cui al II comma, devono essere presentati alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono; il rendiconto consuntivo finanziario e patrimoniale, entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
Il bilancio dell'ente regionale di sviluppo agricolo, con annesso il bilancio separato delle gestioni speciali, è allegato al bilancio della Regione e contestualmente ad esso presentato al Consiglio regionale per l'approvazione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Art. 8
Patrimonio dell'ERSA. L'ente ha un proprio patrimonio.
Il patrimonio iniziale dell'ente è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, le attività e le passività, attribuiti dal commissario straordinario alla Regione Emilia - Romagna ai sensi dell'art. 6, comma III, della legge 30 aprile 1976 n. 386 .
Il Consiglio regionale, con apposita deliberazione, provvede ad assegnare all'ente regionale di sviluppo il patrimonio iniziale.
Art. 9
Entrate dell'ERSA.
L'ente realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate:
a) contributi ordinari della Regione;
b) fondi annuali assegnati dalla Regione per l'espletamento di specifiche attività;
c) fondi assegnati dallo Stato per le gestioni speciali;
d) proventi riscossi per servizi ed attività e introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'ente e rendite patrimoniali;
e) proventi derivanti da lasciti, donazioni e da ogni altro atto di liberalità;
f) eventuali altre entrate o contributi.