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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1977, n. 19

ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 17 maggio 1977

Titolo III
STRUTTURE DELL'ERSA.
Art. 21
Norme generali concernenti le strutture dell'ERSA.
Il regolamento organico dell'ERSA, di cui al precedente art. 12 - lettera c), deve prevedere l'organizzazione dell'ente in rapporto ai compiti allo stesso affidati dalla presente legge.
Per l'esecuzione delle operazioni di riordino fondiario di cui al punto 1) e dei progetti pilota di cui al punto 6) dell'art. 2 o di altri compiti che richiedono per un tempo determinato l'espletamento di attività " in loco ", l'ente può:
a) avvalersi, previa opportuna intesa con gli organi od enti interessati " in loco ", delle collaborazioni nonchè delle sedi e strutture degli stessi;
b) costituire altresì equipes tecniche proprie e strutture organizzative periferiche finalizzate.
Art. 22
Direttore
All'ente è preposto un direttore nominato dal consiglio d' amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
La nomina del direttore ha durata coincidente con il mandato del consiglio d' amministrazione.
Il direttore può essere nominato con contratto a termine, sempre nei limiti di cui al precedente comma, anche al di fuori del personale dell'ente.
Qualora la nomina a direttore riguardi un funzionario dell'ERSA, questi ha diritto al trattamento economico e normativo previsto per il direttore per il periodo di validità della nomina stessa.
Qualora la nomina sia attribuita a un funzionario regionale, vale quanto previsto al comma precedente;
il funzionario in questione è da ritenersi comandato presso l'ERSA per il periodo di validità della nomina.
Il direttore partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio d' amministrazione e del comitato esecutivo ed esercita le funzioni di segretario;
sovraintende al personale ed al funzionamento degli uffici; cura la predisposizione dei piani e dei programmi, e provvede a tutti gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'ente.

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