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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1977, n. 19

ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 17 maggio 1977

Titolo IV
RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI DELL'EX ENTE DELTA PADANO ENTE DI SVILUPPO
Art. 23
Provvedimenti e criteri per il primo riordino dei servizi dell'ERSA.
Il consiglio d' amministrazione, sulla base della legge 30 aprile 1976 n. 386 Sito esterno e della presente legge, adotta i provvedimenti concernenti:
a) la esatta ricognizione dei compiti dell'ERSA derivanti dalle disposizioni della presente legge, dei compiti da espletarsi attraverso gestioni speciali ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 della legge 30 aprile 1976 n. 386 Sito esterno, nonchè delle funzioni assunte dalla Regione Emilia - Romagna;
b) l'organizzazione centrale e periferica dell'ente, secondo quanto previsto dal precedente articolo 21, in rapporto ai compiti ad esso affidati dalla presente legge;
c) la determinazione, sentite le organizzazioni sindacali, del fabbisogno di personale per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2;
d) la individuazione delle restanti quote di personale di cui all'art. 7 della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno.
Il primo riordino di servizi dell'ERSA deve prevedere:
- il dimensionamento dei servizi e la conseguente assegnazione del personale in rapporto alla qualità e quantità di prestazioni necessarie all'espletamento delle funzioni dell'ente;
- che il personale che permane all'ERSA sia prevalentemente costituito da personale tecnico addetto alla produzione di beni e servizi;
- la costituzione di servizi per comparti organici di materia riferiti ai compiti di cui all'articolo 2, prevedendo all'interno dei medesimi la costituzione di equipes tecnico - operative ove necessarie in rapporto a quanto previsto al precedente art. 21;
- la costituzione di servizi per le gestioni speciali articolati per comparti organici di materie in connessione ai servizi di cui al precedente paragrafo.
Art. 24
Disposizioni di riordino dei servizi dell'ERSA.
Il Consiglio regionale, con legge da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, provvede a determinare lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'ERSA ed alla sua assegnazione ad un ruolo organico, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti alla lettera e) dell' art. 5 della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno.
Il trattamento economico ha decorrenza dalla data di assegnazione del personale alla gestione regionale disposta dal commissario straordinario ai sensi dell' art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno, fatti salvi i diritti acquisiti.
Con la stessa legge il Consiglio regionale provvede all'approvazione della proposta del consiglio di amministrazione di cui alla lettera d) del precedente art. 12, nonchè agli adempimenti di cui all'art. 7 della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno.

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