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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1977, n. 19

ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 17 maggio 1977

INDICE

Chiudere area tit1 Titolo I ISTITUZIONE E COMPITI DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DELL'EMILIA - ROMAGNA
Art. 1 - Istituzione
Art. 2 - Compiti dell'ERSA.
Art. 4 - Prestazione di garanzie fidejussorie
Art. 5 - Piani di valorizzazione
Art. 6 - Coordinamento delle attività dell'ERSA con le funzioni regionali delegate o attribuite
Art. 7 - Bilancio di previsione e rendiconto consuntivo
Art. 8 - Patrimonio dell'ERSA. L'ente ha un proprio patrimonio.
Art. 9 - Entrate dell'ERSA.
Espandere area tit2 Titolo II - ORGANI DELL'ERSA, FUNZIONI REGIONALI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO
Espandere area tit3 Titolo III - STRUTTURE DELL'ERSA.
Espandere area tit4 Titolo IV - RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI DELL'EX ENTE DELTA PADANO ENTE DI SVILUPPO
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
ISTITUZIONE E COMPITI DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DELL'EMILIA - ROMAGNA
Art. 1
Istituzione
E' istituito, con sede in Bologna, l'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia - Romagna.
L'ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.
Art. 2
Compiti dell'ERSA.
L'ente regionale di sviluppo agricolo dell'Emilia - Romagna è strumento operativo della Regione per l'attuazione di interventi previsti dalla programmazione regionale riferita al settore agricolo. Partecipa altresì alla programmazione, alla promozione e allo sviluppo dell'agricoltura regionale. L'ente opera nell'ambito dei compiti attribuiti allo stesso con la presente legge e nel rispetto delle scelte di programmazione comprensoriale e delle funzioni amministrative attribuite o delegate a comitati comprensoriali, comunità montane, province e comuni. All'ente regionale di sviluppo agricolo compete:
1) di esercitare le funzioni di organismo fondiario previste dalla legislazione nazionale, dalla legge regionale di attuazione delle direttive del consiglio delle comunità europee per la riforma dell' agricoltura e dalle altre leggi regionali;
2) di prestare assistenza finanziaria e garanzia fidejussoria a cooperative agricole, a consorzi di II grado tra le stesse costituiti, ad organizzazioni di produttori nonchè ad imprenditori agricoli che abbiano avuto approvato un piano di sviluppo aziendale o interaziendale previsto dalla legislazione regionale e nazionale;
3) di concorrere con le organizzazioni cooperative e le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative alla promozione della cooperazione e di altre forme associative fra produttori nelle zone e nei settori particolarmente carenti di tali strutture associative;
4) la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi d' interesse comune per i produttori agricoli, qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali o ai piani e programmi di interesse agricolo, assumendone, eventualmente, la gestione diretta nella fase di avviamento e comunque per un periodo non superiore a tre anni;
5) l'assunzione, previa autorizzazione del Consiglio regionale, di quote di partecipazione in società d' interesse agricolo - alimentare;
6) di predisporre studi e progetti operativi, comprese ricerche di mercato, in relazione alle funzioni di cui ai punti precedenti nell'ambito della programmazione regionale o di progetti - pilota di iniziativa regionale o comprensoriale, su richiesta degli organi della Regione;
7) di svolgere, su richiesta degli organi della Regione, funzioni consultive di carattere tecnico - economico in materia agricola, in ordine a programmi d' attuazione di leggi regionali o nazionali;
8) di svolgere, nell'ambito dei programmi regionali, compiti di sperimentazione tecnico - produttiva;
9) di svolgere ogni altra funzione od attività che, nel quadro dei compiti e delle finalità dell'ente, sia assegnata con successivi provvedimenti di legge dalla Regione.
Art. 3
Esercizio delle funzioni di organismo fondiario Le funzioni di cui all'art. 2 punto 1), sono esercitate dall'ERSA sulla base dei piani e programmi adottati dalla Regione e dai comitati comprensoriali.
Art. 4
Prestazione di garanzie fidejussorie
Le funzioni di cui all'art. 2, punto 2), sono esercitate dall'ERSA nel rispetto delle indicazioni prioritarie stabilite dalle leggi e dai programmi regionali e comprensoriali.
Art. 5
Piani di valorizzazione
I piani di valorizzazione di cui all'art. 4 del DPR 23 giugno 1962, n. 948 Sito esterno, sono a tutti gli effetti sostituiti dai piani zonali di sviluppo agricolo di cui all' art. 7 della legge regionale 31 gennaio 1975 n. 12 e dai piani agricoli che rappresentano parte integrante dei piani di sviluppo economico e sociale delle comunità montane di cui alla legge regionale 17 agosto 1973, n. 30.
I comitati comprensoriali e le comunità montane affidano di norma all'ERSA la predisposizione di programmi d' attuazione e progetti previsti dai piani zonali o l'attuazione, di volta in volta, di singole opere o interventi compresi nei detti piani o programmi.
L'ERSA svolge altresì, su richiesta degli enti interessati e dei comitati comprensoriali, funzioni consultive di carattere tecnico - economico per la predisposizione dei piani di sviluppo agricolo comprensoriali.
Art. 6
Coordinamento delle attività dell'ERSA con le funzioni regionali delegate o attribuite
Le funzioni previste da leggi nazionali nelle materie di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno, sono assunte dalla Regione ad eccezione di quelle attribuite all'ERSA dall'articolo 2 della presente legge.
Per le funzioni non comprese fra quelle di cui all'art. 2 della presente legge, nè tra quelle di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1976 numero 386 Sito esterno, si provvede attraverso gestioni speciali dell'ERSA secondo quanto stabilito dall'articolo 9 della citata legge n. 386.
Al fine di assicurare il coordinamento delle attività dell'ERSA con quelle svolte dalla Regione o delegate secondo quanto stabilito dall'art. 2 - ultimo comma della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno, l'ERSA è tenuto, nel rispetto delle modalità e condizioni di cui all'art. 9, terzo comma, della detta legge n. 386, a svolgere i compiti connessi alle gestioni speciali nel rispetto delle priorità determinate dalla Regione e dai comitati comprensoriali nell'ambito delle rispettive competenze.
Art. 7
Bilancio di previsione e rendiconto consuntivo
L'ente ha un proprio bilancio.
Per le gestioni speciali previste dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno, l'ente regionale di sviluppo agricolo redige bilancio separato. Da tale bilancio deve risultare il numero e l'onere del personale e dei ruoli dell'ente destinati alle gestioni speciali nonchè la quota di spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse.
Il programma annuale di attività e il bilancio di previsione, con annesso il bilancio di cui al II comma, devono essere presentati alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono; il rendiconto consuntivo finanziario e patrimoniale, entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
Il bilancio dell'ente regionale di sviluppo agricolo, con annesso il bilancio separato delle gestioni speciali, è allegato al bilancio della Regione e contestualmente ad esso presentato al Consiglio regionale per l'approvazione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Art. 8
Patrimonio dell'ERSA. L'ente ha un proprio patrimonio.
Il patrimonio iniziale dell'ente è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, le attività e le passività, attribuiti dal commissario straordinario alla Regione Emilia - Romagna ai sensi dell'art. 6, comma III, della legge 30 aprile 1976 n. 386 Sito esterno.
Il Consiglio regionale, con apposita deliberazione, provvede ad assegnare all'ente regionale di sviluppo il patrimonio iniziale.
Art. 9
Entrate dell'ERSA.
L'ente realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate:
a) contributi ordinari della Regione;
b) fondi annuali assegnati dalla Regione per l'espletamento di specifiche attività;
c) fondi assegnati dallo Stato per le gestioni speciali;
d) proventi riscossi per servizi ed attività e introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'ente e rendite patrimoniali;
e) proventi derivanti da lasciti, donazioni e da ogni altro atto di liberalità;
f) eventuali altre entrate o contributi.
Titolo II
ORGANI DELL'ERSA, FUNZIONI REGIONALI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO
Art. 10
Organi dell'ERSA.
Organi dell'ERSA sono:
- il consiglio d' amministrazione
- il presidente
- il collegio dei revisori dei conti.
Art. 11
Composizione del consiglio d' amministrazione
Il consiglio d' amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio regionale che lo ha espresso. Del consiglio fanno parte, oltre al presidente:
a) tredici membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi;
b) dodici membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, in proporzione all' effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse;
c) un membro in rappresentanza del personale, designato dal personale dell'ERSA.
Le modalità relative all'applicazione di quanto previsto dalle lettere b) e c) saranno definite dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
Per il rinnovo del consiglio d' amministrazione, le modalità di cui al precedente comma saranno definite almeno tre mesi prima della scadenza del consiglio stesso.
In mancanza della designazione dei propri rappresentanti da parte di alcuno degli organismi indicati alle lettere b) e c) entro due mesi dalla richiesta dei competenti organi regionali, il consiglio di amministrazione può essere nominato e validamente insediato con pienezza di poteri purchè siano stati designati almeno due terzi dei membri assegnati.
Art. 12
Compiti del Consiglio d' amministrazione
Il consiglio d' amministrazione cura la gestione dell'ente, provvedendo tra l'altro:
a) ad approvare il bilancio preventivo e, previa relazione del collegio dei revisori dei conti, il rendiconto finanziario e patrimoniale;
b) a formulare i programmi di attività e la relazione annuale;
c) a deliberare lo statuto dell'ente, il regolamento di amministrazione e contabilità ed il regolamento organico del personale;
d) a proporre l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
e) a deliberare le iniziative di cui al punto 4) dell'articolo 2;
f) a determinare criteri, indirizzi e direttive per il funzionamento dell'ente nell'ambito o ad integrazione delle disposizioni regionali in materia;
g) alla nomina, nella prima riunione, tra i suoi componenti e a maggioranza assoluta degli stessi, del vice - presidente;
h) agli atti e contratti d' acquisizione e cessione di beni immobili;
i) all'accensione e alla cancellazione di ipoteche;
l) a stare e a resistere in giudizio, e a decidere le transazioni;
m) alle convenzioni con istituti di credito;
n) alla partecipazione in società d' interesse agricolo - alimentare;
o) all'accettazione di eredità, di donazioni e di legati disposti a favore dell'ente;
p) agli atti e ai contratti con cui si assumano spese per un importo superiore ai quindici milioni e a quelli che impegnano il bilancio dell'ente per più anni;
q) a deliberare i piani di ricomposizione fondiaria e i relativi interventi di trasformazione agraria, di cui al punto 1) dell'art. 2;
r) alla nomina del direttore.
Art. 13
Funzionamento del Consiglio d' amministrazione
Il consiglio d' amministrazione si riunisce, in via ordinaria, ogni due mesi e quando sia ritenuto opportuno dal presidente; in via straordinaria, su richiesta di un terzo dei consiglieri o del collegio dei revisori dei conti.
Le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono valide qualora abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
Art. 14
Comitato esecutivo
Il comitato esecutivo è costituito dal presidente, dal vice - presidente, e da sette membri eletti in seno al consiglio d' amministrazione, di cui tre scelti fra i membri di nomina del Consiglio regionale.
Il comitato esecutivo delibera gli atti di ordinaria amministrazione ed esercita le funzioni demandategli dal consiglio d' amministrazione.
Le sue deliberazioni sono comunicate al consiglio nella sua prima seduta.
Art. 15
Incompatibilità
Non possono far parte del consiglio d' amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'ente:
a) i membri delle assemblee elettive nazionali, regionali e locali;
b) i consiglieri, i componenti e i dipendenti di enti, aziende, istituti e commissioni regionali;
c) i dipendenti della Regione e i dipendenti dell'ente regionale di sviluppo, ad eccezione del rappresentante del personale previsto dal precedente art. 11 - lettera c);
d) gli amministratori di enti privati o di società ed i privati che risultino vincolati all'ente per contratti di opere o di somministrazione.
Art. 16
Presidente
Il presidente dell'ente è eletto dal Consiglio regionale con le modalità previste dallo statuto della Regione per la nomina del presidente dello stesso Consiglio regionale.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio d' amministrazione ed il comitato esecutivo, e dispone per l'attuazione delle deliberazioni.
Il presidente ha facoltà di assumere, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo sottoponendoli a quest' ultimo, per la ratifica, nella prima riunione.
In caso d' assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice - presidente.
Art. 17
Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi, da un membro effettivo designato dal ministero del tesoro, da un membro effettivo designato dal ministero dell'agricoltura e delle foreste e da due membri supplenti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato alla metà.
Il collegio elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti, il proprio presidente tra i membri effettivi eletti dal Consiglio regionale.
Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quanto il consiglio dell'ente. Il collegio dei revisori dei conti:
a) esamina i bilanci e predispone le relazioni che li accompagnano;
b) controlla la gestione finanziaria dell'ente;
c) trasmette, ogni sei mesi, al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente.
I revisori dei conti partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio d' amministrazione.
Art. 18
Indennità di carica
Le indennità di carica e i gettoni di presenza sono fissati dal Consiglio regionale con propria deliberazione.
Art. 19
Approvazione delle deliberazioni
Sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni del consiglio d' amministrazione indicate alle lettere a), b), c), d), e) del precedente art. 12.
Le altre deliberazioni non comprese al I comma, nonchè quelle assunte dal comitato esecutivo, devono essere trasmesse entro cinque giorni dalla loro data alla Giunta regionale e diventano esecutive se la Giunta non ne pronuncia l'annullamento nel termine di venti giorni dal ricevimento, ovvero non chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
Art. 20
Vigilanza
Il Consiglio regionale esercita, ai sensi dell'art. 7 dello statuto della Regione, la vigilanza sull'amministrazione dell'ente regionale di sviluppo agricolo.
L'ente regionale di sviluppo agricolo è tenuto ad inviare, ogni quattro mesi, al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione dei piani, programmi e sull'andamento della gestione.
Il Consiglio e la Giunta regionale possono disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ente.
Il consiglio d' amministrazione dell'ente di sviluppo agricolo, previa diffida, può essere sciolto con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione del Consiglio regionale, per accertate gravi deficienze o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente.
Lo scioglimento del consiglio d' amministrazione comporta l'automatica decadenza del presidente.
In tali ipotesi, il Consiglio regionale provvede alla nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'ente e provvede agli adempimenti necessari per ricostituire il consiglio di amministrazione dell'ente stesso entro il termine di quattro mesi.
Uno o più componenti del consiglio d' amministrazione possono essere dichiarati decaduti per accertate e gravi violazioni di legge e dei regolamenti dell'ente con decreto motivato dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione del Consiglio regionale e previa diffida e contraddittorio.
In caso di scioglimento del consiglio d' amministrazione, o rinuncia o decadenza di uno o più dei suoi membri, la sostituzione avviene con il medesimo sistema di nomina e rispettando le proporzioni previste dalla presente legge.
La Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, può disporre la nomina di un commissario straordinario per il compimento di determinati atti a cui gli amministratori erano tenuti per legge.
Di tale nomina viene data comunicazione al Consiglio regionale per l'adozione dei provvedimenti che si ritengano necessari.
Titolo III
STRUTTURE DELL'ERSA.
Art. 21
Norme generali concernenti le strutture dell'ERSA.
Il regolamento organico dell'ERSA, di cui al precedente art. 12 - lettera c), deve prevedere l'organizzazione dell'ente in rapporto ai compiti allo stesso affidati dalla presente legge.
Per l'esecuzione delle operazioni di riordino fondiario di cui al punto 1) e dei progetti pilota di cui al punto 6) dell'art. 2 o di altri compiti che richiedono per un tempo determinato l'espletamento di attività " in loco ", l'ente può:
a) avvalersi, previa opportuna intesa con gli organi od enti interessati " in loco ", delle collaborazioni nonchè delle sedi e strutture degli stessi;
b) costituire altresì equipes tecniche proprie e strutture organizzative periferiche finalizzate.
Art. 22
Direttore
All'ente è preposto un direttore nominato dal consiglio d' amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
La nomina del direttore ha durata coincidente con il mandato del consiglio d' amministrazione.
Il direttore può essere nominato con contratto a termine, sempre nei limiti di cui al precedente comma, anche al di fuori del personale dell'ente.
Qualora la nomina a direttore riguardi un funzionario dell'ERSA, questi ha diritto al trattamento economico e normativo previsto per il direttore per il periodo di validità della nomina stessa.
Qualora la nomina sia attribuita a un funzionario regionale, vale quanto previsto al comma precedente;
il funzionario in questione è da ritenersi comandato presso l'ERSA per il periodo di validità della nomina.
Il direttore partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio d' amministrazione e del comitato esecutivo ed esercita le funzioni di segretario;
sovraintende al personale ed al funzionamento degli uffici; cura la predisposizione dei piani e dei programmi, e provvede a tutti gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'ente.
Titolo IV
RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI DELL'EX ENTE DELTA PADANO ENTE DI SVILUPPO
Art. 23
Provvedimenti e criteri per il primo riordino dei servizi dell'ERSA.
Il consiglio d' amministrazione, sulla base della legge 30 aprile 1976 n. 386 Sito esterno e della presente legge, adotta i provvedimenti concernenti:
a) la esatta ricognizione dei compiti dell'ERSA derivanti dalle disposizioni della presente legge, dei compiti da espletarsi attraverso gestioni speciali ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 della legge 30 aprile 1976 n. 386 Sito esterno, nonchè delle funzioni assunte dalla Regione Emilia - Romagna;
b) l'organizzazione centrale e periferica dell'ente, secondo quanto previsto dal precedente articolo 21, in rapporto ai compiti ad esso affidati dalla presente legge;
c) la determinazione, sentite le organizzazioni sindacali, del fabbisogno di personale per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2;
d) la individuazione delle restanti quote di personale di cui all'art. 7 della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno.
Il primo riordino di servizi dell'ERSA deve prevedere:
- il dimensionamento dei servizi e la conseguente assegnazione del personale in rapporto alla qualità e quantità di prestazioni necessarie all'espletamento delle funzioni dell'ente;
- che il personale che permane all'ERSA sia prevalentemente costituito da personale tecnico addetto alla produzione di beni e servizi;
- la costituzione di servizi per comparti organici di materia riferiti ai compiti di cui all'articolo 2, prevedendo all'interno dei medesimi la costituzione di equipes tecnico - operative ove necessarie in rapporto a quanto previsto al precedente art. 21;
- la costituzione di servizi per le gestioni speciali articolati per comparti organici di materie in connessione ai servizi di cui al precedente paragrafo.
Art. 24
Disposizioni di riordino dei servizi dell'ERSA.
Il Consiglio regionale, con legge da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, provvede a determinare lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'ERSA ed alla sua assegnazione ad un ruolo organico, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti alla lettera e) dell' art. 5 della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno.
Il trattamento economico ha decorrenza dalla data di assegnazione del personale alla gestione regionale disposta dal commissario straordinario ai sensi dell' art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno, fatti salvi i diritti acquisiti.
Con la stessa legge il Consiglio regionale provvede all'approvazione della proposta del consiglio di amministrazione di cui alla lettera d) del precedente art. 12, nonchè agli adempimenti di cui all'art. 7 della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno.
Art. 25
Il consiglio d' amministrazione deve essere insediato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Fino alla data di insediamento i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad esclusione dei provvedimenti di cui al precedente articolo 23, sono esercitati da un commissario straordinario nominato dal Consiglio regionale con le modalità richiamate dall'art. 62 dello statuto della Regione.
Il commissario viene affiancato da una consulta di cinque membri nominati dal Consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 13 maggio 1977

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