LEGGE REGIONALE 13 maggio 1977, n. 20
CONCESSIONE PER L'ANNO 1976 DI CONTRIBUTI SUGLI ONERI DEGLI AUTOFILOSERVIZI DI LINEA EXTRAURBANI PER VIAGGIATORI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 17 maggio 1977
Art. 3
I consorzi dei trasporti pubblici destinano i contributi previsti dalla presente legge alla riduzione dei disavanzi di gestione delle rispettive aziende speciali consortili, salvo quanto disposto al comma successivo.
Il consorzio interprovinciale romagnolo dei trasporti pubblici è delegato a ripartire il contributo regionale fra la propria azienda speciale consortile ed i Comuni esercenti, nell'ambito del bacino di traffico romagnolo, servizi automobilistici o filoviari di linea di competenza regionale ai sensi del tu 15 ottobre 1925, n. 2578, in proporzione alle rispettive percorrenze e tenendo conto dei contributi erogati, relativamente agli stessi servizi, ai sensi della legge 23 novembre 1971 n. 1087 .