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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1977, n. 20

CONCESSIONE PER L'ANNO 1976 DI CONTRIBUTI SUGLI ONERI DEGLI AUTOFILOSERVIZI DI LINEA EXTRAURBANI PER VIAGGIATORI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 17 maggio 1977

Art. 4
Per le imprese private, ad integrazione del contributo di L.130 ad autobus/ Km alle medesime concesso per l'anno 1976 in base alla legge regionale 22 novembre 1976 n. 50, l'ammontare del contributo è stabilito nelle misure seguenti:
a) fino ad un massimo di L.120 per autobus/ Km di percorrenza, alle imprese cooperative senza fine di lucro regolarmente iscritte nel registro prefettizio ai sensi di legge ed alle imprese che nel 1976 non hanno raggiunto complessivamente i 100.000 autobus/ Km di percorrenza sulle autolinee di competenza regionale ed i 200.000 autobus/ Km su tutte le linee esercitate;
b) fino ad un massimo di L.50 per autobus/ Km di percorrenza, alle altre imprese.
Agli effetti della determinazione delle percorrenze ammissibili a contributo si tiene conto delle sole percorrenze effettive indicate dai disciplinari di concessione per l'anno 1976 delle linee per le quali lo Stato o la Regione già non intervengano, anche indirettamente, con sovvenzioni di esercizio.
Si applicano, inoltre, le detrazioni previste dall' ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1976 n. 3.

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