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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1977, n. 20

CONCESSIONE PER L'ANNO 1976 DI CONTRIBUTI SUGLI ONERI DEGLI AUTOFILOSERVIZI DI LINEA EXTRAURBANI PER VIAGGIATORI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 17 maggio 1977

INDICE

Art. 7 - Variazioni di bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Al fine di concorrere al sostenimento degli oneri gravanti su Comuni, Province ed imprese private per l'esercizio dei servizi automobilistici e filoviari di linea extra - urbani di competenza regionale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei consorzi dei trasporti pubblici costituiti tra Comuni e Province e delle imprese private, in relazione all'esercizio svolto nel periodo 1 gennaio- 31 dicembre 1976, entro i limiti di spesa indicati nei successivi articoli.
Art. 2
Per i consorzi l'ammontare del contributo è determinato, con riferimento ai rispettivi bacini di traffico, in base a parametri commisurati alla entità della popolazione, all'estensione territoriale del servizio, alla esistenza di altri modi di trasporto, nonchè al livello quantitativo e qualitativo dei servizi di competenza regionale, gestiti ai sensi del tu 15 ottobre 1925 n. 2578.
Nella ripartizione si tiene conto dei contributi e sovvenzioni già percepiti in ciascun bacino di traffico ai sensi delle leggi nn. 1221/ 1952, 1087/ 1971 e della legge regionale n. 45/ 1973.
Art. 3
I consorzi dei trasporti pubblici destinano i contributi previsti dalla presente legge alla riduzione dei disavanzi di gestione delle rispettive aziende speciali consortili, salvo quanto disposto al comma successivo.
Il consorzio interprovinciale romagnolo dei trasporti pubblici è delegato a ripartire il contributo regionale fra la propria azienda speciale consortile ed i Comuni esercenti, nell'ambito del bacino di traffico romagnolo, servizi automobilistici o filoviari di linea di competenza regionale ai sensi del tu 15 ottobre 1925, n. 2578, in proporzione alle rispettive percorrenze e tenendo conto dei contributi erogati, relativamente agli stessi servizi, ai sensi della legge 23 novembre 1971 n. 1087 Sito esterno.
Art. 4
Per le imprese private, ad integrazione del contributo di L.130 ad autobus/ Km alle medesime concesso per l'anno 1976 in base alla legge regionale 22 novembre 1976 n. 50, l'ammontare del contributo è stabilito nelle misure seguenti:
a) fino ad un massimo di L.120 per autobus/ Km di percorrenza, alle imprese cooperative senza fine di lucro regolarmente iscritte nel registro prefettizio ai sensi di legge ed alle imprese che nel 1976 non hanno raggiunto complessivamente i 100.000 autobus/ Km di percorrenza sulle autolinee di competenza regionale ed i 200.000 autobus/ Km su tutte le linee esercitate;
b) fino ad un massimo di L.50 per autobus/ Km di percorrenza, alle altre imprese.
Agli effetti della determinazione delle percorrenze ammissibili a contributo si tiene conto delle sole percorrenze effettive indicate dai disciplinari di concessione per l'anno 1976 delle linee per le quali lo Stato o la Regione già non intervengano, anche indirettamente, con sovvenzioni di esercizio.
Si applicano, inoltre, le detrazioni previste dall' ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1976 n. 3.
Art. 5
La Giunta regionale, previo accertamento delle percorrenze e degli altri elementi indicati agli artt. 2 e 4, definisce i parametri e delibera l'erogazione dei contributi sentito il parere della commissione consiliare competente.
Art. 6
Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 è autorizzata la spesa di lire 3.950.000.000.
Per la concessione di contributi di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di L.200.000.000.
Agli oneri complessivi di L.4.150.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, dotato dello stanziamento di Lire 4.150.000.000, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante la riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno, con riferimento alla esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 11 dell' elenco numero 3 annesso al bilancio stesso.
Art. 7
Variazioni di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 è apportata la seguente variazione:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazione in diminuzione:
Cap.48100"Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione"
L.4.150.000.000
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 è apportata la seguente variazione:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
b)Variazione in aumento:
Cap.19750" Concessione di contributi sugli oneri di gestione degli autofiloservizi di linea extraurbana per viaggiatori " (Titolo I - Sezione 3a - Rubrica 3a - Categoria 4a)
L.4.150.000.000
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 13 maggio 1977

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