LEGGE REGIONALE 02 giugno 1977, n. 24
SOSPENSIONE DEGLI INTERVENTI STABILITI DALLE LEGGI REGIONALI 19 AGOSTO 1974, N. 40 E 24 DICEMBRE 1975, N. 48 " CONTRIBUTO PER LA STIPULA DI 58 CONTRATTI DI RICERCA PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO MEDICO - SOCIALE DI STUDENTI ISCRITTI A UNA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'EMILIA - ROMAGNA "
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 3 giugno 1977
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
Gli interventi regionali di cui alle leggi 19 agosto 1974, n. 40 e 24 dicembre 1975, n. 48, sono sospesi.
Sono peraltro fatti salvi i finanziamenti dei contratti di ricerca già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge e rinnovabili ai sensi delle suddette leggi regionali.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 2 giugno 1977