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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 26

AUMENTO DEL SUSSIDIO GIORNALIERO A FAVORE DEGLI HANSENIANI E DELEGA DELLE RELATIVE FUNZIONI AI COMUNI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 13 giugno 1977

Art. 3
Disposizioni generali sulle deleghe
Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali gli enti delegati sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.
Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di inerzia dell'ente delegato la Giunta regionale può invitare il delegato a provvedere entro congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta stessa.
La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegati.
La revoca nei confronti del singolo delegato è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.
Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.
La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

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