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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 26

AUMENTO DEL SUSSIDIO GIORNALIERO A FAVORE DEGLI HANSENIANI E DELEGA DELLE RELATIVE FUNZIONI AI COMUNI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 13 giugno 1977

Art. 4
Disposizioni finanziarie
Per l'erogazione dei sussidi giornalieri, a carico della Regione ed a carico dello Stato, la Regione determina all'inizio di ogni anno l'ammontare complessivo dei sussidi dovuto ad ogni Comune sulla base del numero degli infermi residenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
Tale somma è anticipata a ciascun Comune in due rate semestrali da pagarsi entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, i Comuni presenteranno alla Regione il rendiconto dei sussidi pagati nell'anno precedente.
Per l'anno 1977, l'ammontare complessivo dei sussidi, determinato ai sensi del primo comma, è ridotto della metà e la corrispondente somma sarà erogata entro il 30 settembre dell'anno stesso.

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