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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 26

AUMENTO DEL SUSSIDIO GIORNALIERO A FAVORE DEGLI HANSENIANI E DELEGA DELLE RELATIVE FUNZIONI AI COMUNI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 13 giugno 1977

INDICE

Art. 1 - Integrazione del sussidio a carico della Regione
Art. 2 - Deleghe
Art. 3 - Disposizioni generali sulle deleghe
Art. 4 - Disposizioni finanziarie
Art. 6 - Variazioni di bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Integrazione del sussidio a carico della Regione
La Regione Emilia-Romagna concede un'integrazione di L.2.500 giornaliere al sussidio a titolo di soccorso giornaliero corrisposto agli infermi hanseniani ai sensi delle leggi 6 luglio 1962, n. 921 e successive modificazioni e integrazioni, e 12 gennaio 1974, n. 4.
La integrazione di cui al comma precedente è corrisposta agli infermi hanseniani residenti in un comune dell'Emilia-Romagna, assistiti a domicilio o ricoverati, che hanno diritto all'erogazione del sussidio; è riassorbibile da eventuali futuri aumenti del sussidio integrativo a carico dello Stato, e decorre dall'1 luglio 1976.
Art. 2
Deleghe
Le funzioni amministrative concernenti l'assistenza agli infermi hanseniani, trasferite alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1972, n. 4 Sito esterno, e quelle previste dal precedente articolo, sono delegate ai Comuni di residenza degli infermi.
La delega decorre dall'1 luglio 1977.
Art. 3
Disposizioni generali sulle deleghe
Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali gli enti delegati sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.
Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di inerzia dell'ente delegato la Giunta regionale può invitare il delegato a provvedere entro congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta stessa.
La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegati.
La revoca nei confronti del singolo delegato è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.
Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.
La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
Per l'erogazione dei sussidi giornalieri, a carico della Regione ed a carico dello Stato, la Regione determina all'inizio di ogni anno l'ammontare complessivo dei sussidi dovuto ad ogni Comune sulla base del numero degli infermi residenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
Tale somma è anticipata a ciascun Comune in due rate semestrali da pagarsi entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, i Comuni presenteranno alla Regione il rendiconto dei sussidi pagati nell'anno precedente.
Per l'anno 1977, l'ammontare complessivo dei sussidi, determinato ai sensi del primo comma, è ridotto della metà e la corrispondente somma sarà erogata entro il 30 settembre dell'anno stesso.
Art. 5
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per il 1977 a L.8.390.000, si fa fronte mediante lo storno di L.3.990.000 dal capitolo 31200 "Concorso nella spesa per l'istituzione, l'arredamento ed il funzionamento dei dispensari antivenerei", di L.3.000.000 dal capitolo 31700 "Contributi per la istituzione ed il funzionamento di centri per le malattie sociali e di colonie permanenti per bambini malati o predisposti alle malattie" e di L.1.400.000 dal capitolo 31800 "Compensi a medici incaricati di coadiuvare temporaneamente il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici", e l'impinguamento per L.8.390.000 del capitolo 31230 "Sussidi per la lotta contro la lebbra e per il soccorso giornaliero agli infermi", del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.
Art. 6
Variazioni di bilancio
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
a)Variazioni in diminuzione:
Cap.31200 "Concorso nella spesa per l'istituzione, l'arredamento ed il funzionamento dei dispensari antivenerei"
L.3.990.000
Cap.31700 "Contributi per la istituzione ed il funzionamento di centri per le malattie sociali e di colonie permanenti per bambini malati o predisposti alla malattia"
L.3.000.000
Cap.31800 "Compensi a medici incaricati di coadiuvare temporaneamente il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento di servizi medico-scolastici"
L.1.400.000
b)Variazioni in aumento:
Cap.31230 "Sussidi per la lotta contro la lebbra e per il soccorso giornaliero agli infermi"
L.8.390.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 10 giugno 1977

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