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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 giugno 1977, n. 27

RIFINANZIAMENTO PER L'ESERCIZIO 1977, CON INTEGRAZIONI, DELLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1973, N. 19 " CONTRIBUTI IN CONTO PAGAMENTO INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI O DA CONTRARRE DALLE IMPRESE ARTIGIANE PER CREDITI A MEDIO TERMINE " E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 27 giugno 1977

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Per l'attuazione nell'anno 1977 degli interventi di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzato con decorrenza dall'esercizio 1978 il limite d' impegno di L.800.000.000.
Le modalità ed i termini per la concessione dei contributi rimangono invariati rispetto a quanto stabilito dalle leggi sopracitate, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 2.
Art. 2
All'art. 4 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, sono aggiunti i seguenti commi:
La Regione trasmette agli Istituti di credito le domande di contributo esaminate favorevolmente dalla Commissione tecnica regionale.
Gli Istituti di credito che intendono aderire, di massima, alla proposta di finanziamento, dovranno darne comunicazione alla Regione entro centottanta giorni dalla data di ricevimento; nell'ipotesi contraria, le domande verranno restituite alla Regione che provvederà, su richiesta delle imprese artigiane interessate, ad inoltrarle ad altro istituto.
In ogni caso, debbono intendersi decadute le domande che, ad un anno dalla loro presentazione, risultino prive del parere di massima dell'Istituto di credito sul finanziamento richiesto.
Parimenti, saranno recuperati i contributi già deliberati dalla Giunta regionale nei confronti di quelle imprese artigiane che non hanno ottemperato a quanto disposto dal quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19 e dall'art. 3 della legge regionale 5 luglio 1976, n. 25.
Art. 3
I benefici previsti dagli artt. 1 e 2 della legge regionale 2 aprile 1973 n. 19, e successive modificazioni, possono essere richiesti, da ciascuna azienda artigiana singola, associata o consorziata, una sola volta nel corso di ogni anno solare.
Art. 4
Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi ai sottoelencati esercizi in dipendenza delle successive autorizzazioni di limite di impegno contenute nelle leggi regionali 2 aprile 1973, numero 19, 27 luglio 1974, n. 31, 13 dicembre 1975, n. 47, 12 aprile 1976, n. 16, 5 luglio 1976, n. 25, 2 settembre 1976, n. 42 e dalla presente legge così determinate:
- L.1.850.000.000 per l'esercizio 1977;
- L.2.650.000.000 per gli esercizi dal 1978 al 1982;
- L.2.300.000.000 per l'esercizio 1983;
- L.1.950.000.000 per l'esercizio 1984;
- L.1.950.000.000 per l'esercizio 1985;
- L.1.000.000.000 per l'esercizio 1986;
- L.800.000.000 per l'esercizio 1987.
Art. 5
Alla maggiore spesa di L.800.000.000, autorizzata per l'esercizio 1978 rispetto all'esercizio 1977, l' amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, numero 281 Sito esterno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 25 giugno 1977

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