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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1977, n. 28

INTERVENTI PER LA CREAZIONE DI SERVIZI CULTURALI POLIVALENTI E PER INIZIATIVE DI RILEVAZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO E ARTISTICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 95 del 29 giugno 1977

Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, nel richiamo ai principi e agli indirizzi sanciti dagli articoli 3 e 5 del proprio statuto, concorre all'elevazione culturale dei cittadini per favorirne la partecipazione creativa all' organizzazione politica, economica e sociale del Paese e specificamente alla determinazione delle proprie scelte.
In questo orientamento promuove la creazione e l'organizzazione di servizi culturali a carattere polivalente, finalizzati, sulla base di una gestione sociale, all'uso collettivo e reciproco della comunità e delle istituzioni scolastiche, rivolti allo sviluppo coordinato delle istituzioni bibliotecarie e museali per una più ampia divulgazione e fruizione culturale.
A tale scopo, nel quadro degli orientamenti della programmazione regionale e sulla base di una programmazione territoriale degli interventi culturali, interviene con contributi per la realizzazione, il potenziamento e l'integrazione di sedi polifunzionali attrezzate, per l'aggregazione di sedi diverse, per l'attivazione di sistemi di servizi coordinati.
Particolare considerazione viene data, nella localizzazione degli interventi regionali, a finalità di riequilibrio socio - culturale nel territorio della regione.
La Regione Emilia - Romagna promuove inoltre iniziative programmate e coordinate attinenti la rilevazione e la conservazione del patrimonio bibliografico e artistico di proprietà di enti pubblici o di interesse pubblico; promuove e sostiene altresì la creazione, il potenziamento e l'attività di servizi e impianti scientifico - tecnici, di pubblica fruizione, relativi alla ricerca, sperimentazione e aggiornamento nel campo della conservazione del patrimonio bibliografico e artistico.
In occasione della presentazione del bilancio preventivo annuale della Regione, la Giunta indica gli obiettivi e i criteri di riferimento degli interventi da programmarsi per l'anno di competenza.

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