Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 07/07/2009 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/06/1977
LEGGE REGIONALE 27 giugno 1977, n. 28
INTERVENTI PER LA CREAZIONE DI SERVIZI CULTURALI POLIVALENTI E PER INIZIATIVE DI RILEVAZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO E ARTISTICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 95 del 29 giugno 1977
Art. 15
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni: | |
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA | |
a) Variazioni in aumento: | |
Cap.16650 | Mutui per il finanziamento di interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico, artistico e culturale( cni) (titolo V categoria 1a rubrica 2a) |
L.2.000.000.000 | |
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | |
a) Variazioni in aumento: | |
Cap.06090 | Interessi e spese sui mutui per il finanziamento di interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico, artistico e culturale ( cni) (titolo I - sezione 1a - cat - econ. 5a - funz. 2a - rubrica 14a) |
L.300.000.000 | |
Cap.52500 | Interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico, artistico e culturale( cni) (titolo II - sezione 1a - categoria econ. 11a - funz. 2a - rubrica 6a) |
L.2.000.000.000 | |
Cap.78500 | Quota di capitale compresa nell'annualità da pagare per l'ammortamento dei mutui per il finanziamento di interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico, artistico e culturale( cni) (titolo III - rubrica 4a) |
L.29.000.000 | |
-------------- | |
Totale L.2.329.000.000 | |
I capitoli 06090 e 78500 istituiti a norma del precedente comma del presente articolo sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.
NORME TRANSITORIE |
I |
Il termine per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti all'articolo 3 è fissato, per l'anno 1977, al 90 giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
II |
Per il primo anno di applicazione della legge, gli obiettivi e i criteri di riferimento degli interventi, di cui all'ultimo comma dell'art. 1, sono indicati dalla Giunta regionale con una relazione a corredo della proposta di deliberazione avanzata al Consiglio per la concessione dei contributi, di cui all'art. 2, 1 comma, e all'art. 6, 1 comma, della presente legge. |