Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato07/07/2009

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/06/1977

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1977, n. 28

INTERVENTI PER LA CREAZIONE DI SERVIZI CULTURALI POLIVALENTI E PER INIZIATIVE DI RILEVAZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO E ARTISTICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 95 del 29 giugno 1977

Art. 15
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
a) Variazioni in aumento:
Cap.16650 Mutui per il finanziamento di interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico, artistico e culturale( cni) (titolo V categoria 1a rubrica 2a)
L.2.000.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in aumento:
Cap.06090 Interessi e spese sui mutui per il finanziamento di interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico, artistico e culturale ( cni) (titolo I - sezione 1a - cat - econ. 5a - funz. 2a - rubrica 14a)
L.300.000.000
Cap.52500 Interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico, artistico e culturale( cni) (titolo II - sezione 1a - categoria econ. 11a - funz. 2a - rubrica 6a)
L.2.000.000.000
Cap.78500 Quota di capitale compresa nell'annualità da pagare per l'ammortamento dei mutui per il finanziamento di interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico, artistico e culturale( cni) (titolo III - rubrica 4a)
L.29.000.000
--------------
Totale L.2.329.000.000
I capitoli 06090 e 78500 istituiti a norma del precedente comma del presente articolo sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.
NORME TRANSITORIE
I
Il termine per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti all'articolo 3 è fissato, per l'anno 1977, al 90 giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
II
Per il primo anno di applicazione della legge, gli obiettivi e i criteri di riferimento degli interventi, di cui all'ultimo comma dell'art. 1, sono indicati dalla Giunta regionale con una relazione a corredo della proposta di deliberazione avanzata al Consiglio per la concessione dei contributi, di cui all'art. 2, 1 comma, e all'art. 6, 1 comma, della presente legge.

Espandi Indice