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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1977, n. 28

INTERVENTI PER LA CREAZIONE DI SERVIZI CULTURALI POLIVALENTI E PER INIZIATIVE DI RILEVAZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO E ARTISTICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 95 del 29 giugno 1977

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, nel richiamo ai principi e agli indirizzi sanciti dagli articoli 3 e 5 del proprio statuto, concorre all'elevazione culturale dei cittadini per favorirne la partecipazione creativa all' organizzazione politica, economica e sociale del Paese e specificamente alla determinazione delle proprie scelte.
In questo orientamento promuove la creazione e l'organizzazione di servizi culturali a carattere polivalente, finalizzati, sulla base di una gestione sociale, all'uso collettivo e reciproco della comunità e delle istituzioni scolastiche, rivolti allo sviluppo coordinato delle istituzioni bibliotecarie e museali per una più ampia divulgazione e fruizione culturale.
A tale scopo, nel quadro degli orientamenti della programmazione regionale e sulla base di una programmazione territoriale degli interventi culturali, interviene con contributi per la realizzazione, il potenziamento e l'integrazione di sedi polifunzionali attrezzate, per l'aggregazione di sedi diverse, per l'attivazione di sistemi di servizi coordinati.
Particolare considerazione viene data, nella localizzazione degli interventi regionali, a finalità di riequilibrio socio - culturale nel territorio della regione.
La Regione Emilia - Romagna promuove inoltre iniziative programmate e coordinate attinenti la rilevazione e la conservazione del patrimonio bibliografico e artistico di proprietà di enti pubblici o di interesse pubblico; promuove e sostiene altresì la creazione, il potenziamento e l'attività di servizi e impianti scientifico - tecnici, di pubblica fruizione, relativi alla ricerca, sperimentazione e aggiornamento nel campo della conservazione del patrimonio bibliografico e artistico.
In occasione della presentazione del bilancio preventivo annuale della Regione, la Giunta indica gli obiettivi e i criteri di riferimento degli interventi da programmarsi per l'anno di competenza.
Titolo I
Art. 2
Per i fini di cui al 3 comma del precedente art. 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in relazione ad ogni esercizio finanziario, delibera la concessione ai Comuni, ai Consorzi fra enti locali territoriali e alle Comunità montane di contributi per il finanziamento:
a) di ristrutturazioni, costruzioni e acquisti di immobili;
b) di acquisti di arredi funzionali e di attrezzature audiovisive.
I contributi per ristrutturazioni e per acquisti di arredi e attrezzature, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma precedente, possono essere concessi anche quando gli interventi finanziati siano relativi a immobili non di proprietà dell'ente richiedente, a condizione che questo comprovi di averne la disponibilità per un periodo non inferiore a venti anni nel caso di ristrutturazioni e a cinque anni nel caso di acquisti di arredi e attrezzature.
Art. 3
Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 2 devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro il mese di febbraio di ciascun anno e devono essere corredate da un progetto culturale comprendente:
a) una relazione descrittiva dello stato delle istituzioni culturali, degli insediamenti e dei programmi di attività che si intende promuovere e svolgere;
b) i progetti di massima relativi alle opere edilizie, agli arredi funzionali e alle attrezzature audiovisive;
c) i preventivi di spesa e il piano finanziario;
d) copia dell'atto deliberativo del consiglio dell'ente richiedente, riguardante l'iniziativa;
e) il parere del Comitato comprensoriale territorialmente competente per il progetto, espresso con riferimento alle indicazioni previste nell'ultimo comma del precedente articolo 1 e alle linee dei piani comprensoriali di cui all'articolo 5 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12.
Il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, può acquisire il parere della Provincia cui l'ente richiedente appartiene, specificamente in ordine alle connessioni intercomprensoriali del progetto.
Il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, potrà richiedere ulteriori documentazioni ritenute necessarie ai fini dell'assegnazione dei contributi.
Art. 4
Ai fini di cui alla lettera a) del precedente art. 2, possono essere concessi contributi nella misura massima del 75% sulla spesa ammessa.
Ai fini di cui alla lettera b) del precedente art. 2, possono essere concessi contributi fino all'intero ammontare della spesa ammessa.
Nella determinazione della misura dei contributi sarà tenuto conto delle condizioni finanziarie degli enti interessati.
Per iniziative in zone di particolare depressione socio - economica e culturale o nei confronti di enti che versino in condizioni finanziarie di particolare precarietà, anche la misura dei contributi di cui al primo comma può essere elevata fino alla copertura integrale della spesa ammessa.
Divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di concessione dei contributi, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, assegna all' ente beneficiario i termini di ultimazione delle opere e di stipulazione dei contratti di acquisto.
Art. 5
I contributi di cui al precedente art. 4 sono erogati:
a) per ristrutturazioni e costruzioni di immobili: in tre rate rispettivamente nella misura del 50% del contributo alla data di inizio dei lavori, del 40% e del 10% secondo le modalità indicate dall' art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18;
b) per acquisti di immobili: qualora non siano previste opere di ristrutturazione, alla data del rogito e in unica soluzione; qualora siano previste opere di ristrutturazione, in tre rate rispettivamente del 50% alla data del rogito, del 40% e del 10% secondo le modalità richiamate alla lettera
a) ;
c) per acquisti di arredi funzionali e di attrezzature audiovisive: a presentazione delle fatture e in unica soluzione.
Nel caso in cui l'ente beneficiario dei contributi non osservi i termini attuativi, di cui all'ultimo comma del precedente art. 4, o l'eventuale nuovo termine fissato in via di proroga, il Consiglio regionale delibererà la revoca della concessione e il recupero dei contributi eventualmente erogati.
Titolo II
Art. 6
Nel quadro delle linee di programmazione di cui al terzo comma dell'art. 1 e della norma di cui all' ultimo comma dello stesso art. 1, per iniziative programmate e coordinate attinenti la rilevazione e la conservazione del patrimonio bibliografico e artistico di proprietà di enti pubblici o di interesse pubblico, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in relazione ad ogni esercizio finanziario, delibera la concessione all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia - Romagna di contributi per il finanziamento dell'attuazione di progetti specifici da realizzarsi con l'impegno finanziario della sola Regione o con il concorso di altri enti, pubblici o privati.
Per il finanziamento di progetti connessi con particolari esigenze nell'ambito dei fini di cui al comma precedente possono essere concessi contributi ad altri enti, pubblici o privati.
Art. 7
I progetti di cui al precedente art. 6 debbono essere presentati al Presidente della Giunta regionale accompagnati da una relazione e contenere precise indicazioni in ordine:
a) agli obiettivi, alle metodologie e ai tempi di attuazione;
b) ai soggetti partecipanti alle iniziative, e alle forme e contenuti della loro partecipazione;
c) al preventivo di spesa, al piano finanziario e alle quote di concorso nelle spese;
d) al piano organizzativo di attuazione.
Il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato, potrà richiedere ulteriori documentazioni ritenute necessarie ai fini dell'assegnazione del contributo.
Art. 8
La deliberazione consiliare di concessione dei contributi regionali di cui al precedente art. 6 ne determina l'ammontare, che può giungere alla copertura dell'intera spesa prevista per il progetto.
Divenuta esecutiva la deliberazione consiliare, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, assegna all'ente beneficiario i termini entro i quali deve essere ultimata l'attuazione del progetto e presentata una relazione conclusiva con allegato il rendiconto finanziario.
Il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, può chiedere relazioni sullo stato di attuazione del progetto anche nel corso dell'esecuzione.
I contributi sono erogati in un' unica soluzione alla data di inizio dell'attuazione del progetto, data da comunicarsi al Presidente della Giunta regionale.
Sulla base del rendiconto finanziario di cui al secondo comma, l'ente beneficiario restituirà alla Regione le somme da questa erogate come contributo ed eventualmente non utilizzate.
Nel caso in cui non siano osservati i termini di attuazione o l'eventuale nuovo termine fissato in via di proroga, l'ente beneficiario dovrà presentare al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stesso, una relazione, con allegato il rendiconto finanziario, sullo stato di attuazione del progetto per le opportune determinazioni degli organi della Regione.
Art. 9
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in relazione ad ogni esercizio finanziario, delibera la concessione all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia - Romagna di contributi per il finanziamento dell'attuazione di progetti concernenti la creazione e il potenziamento di servizi e impianti scientifico - tecnici, da mettere a disposizione degli operatori pubblici e privati, in ordine alla ricerca, sperimentazione e aggiornamento nel campo della conservazione del patrimonio bibliografico e artistico e per il finanziamento dei relativi programmi di attività.
Art. 10
I progetti di cui al precedente art. 9 devono essere presentati al Presidente della Giunta regionale accompagnati da una relazione e contenere precise indicazioni in ordine:
a) ai servizi da realizzare;
b) alla tipologia degli impianti, alle attrezzature scientifico - tecniche e ai tempi di attuazione;
c) al preventivo di spesa e al piano finanziario;
d) alle modalità di accesso alla fruizione.
I programmi di attività di cui allo stesso articolo sono rapportati al periodo di un anno e presentati al Presidente della Giunta regionale accompagnati da una relazione contenente il preventivo di spesa e il piano finanziario.
Il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, potrà richiedere ulteriori documentazioni ritenute necessarie ai fini dell'assegnazione del contributo.
Art. 11
Per la concessione e l'erogazione di contributi per il finanziamento dell'attuazione dei progetti di cui al precedente art. 9, valgono le norme dettate dall'art. 8 della presente legge in ordine ai contributi regionali di cui all'articolo 6.
Le stesse norme valgono, in quanto applicabili, per la concessione e l'erogazione di contributi per il finanziamento dell'attuazione dei programmi di cui al medesimo articolo 9.
Art. 12
In ordine agli interventi e ai fini di cui all'art. 1 della presente legge la Giunta regionale può, con propria deliberazione, finanziare indagini e studi, affidandone l'attuazione all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia - Romagna, a università, a istituti e organismi atti alla ricerca.
Art. 13
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di L.2.000.000.000.
Alla autorizzazione della spesa per gli esercizi successivi al 1977 provvederà annualmente la legge di bilancio.
Art. 14
Al finanziamento delle spese autorizzate ai sensi del precedente articolo 13, la Regione Emilia - Romagna provvede mediante l'accensione di mutui per l'importo complessivo di L.2.000.000.000.
Detti mutui potranno avere un ammortamento di durata fino a vent' anni. Essi saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, ad un tasso non superiore al 15% annuo, oneri fiscali esclusi. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensive dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue L.329.000.000 a partire dall'esercizio 1977 e fino all'esercizio 1996.
Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1977.
Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal quinto comma, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d' ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.
All'onere complessivo di annue L.329.000.000 la Regione Emilia - Romagna fa fronte, per l'esercizio finanziario 1977:
a) quanto a L.300.000.000, pari alla quota di interessi nella rata annua di ammortamento del mutuo, mediante la riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, secondo la indicazione di destinazione contenuta nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio per l'esercizio 1976, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno;
b) quanto a L.29.000.000, pari alla quota di capitale nella rata annua di ammortamento del mutuo, mediante la riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 79100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 7 annesso al bilancio di previsione di quell'esercizio, in applicazione della legge 27 febbraio 1955 n. 64 Sito esterno.
Art. 15
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
a) Variazioni in aumento:
Cap.16650 Mutui per il finanziamento di interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico, artistico e culturale( cni) (titolo V categoria 1a rubrica 2a)
L.2.000.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in aumento:
Cap.06090 Interessi e spese sui mutui per il finanziamento di interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico, artistico e culturale ( cni) (titolo I - sezione 1a - cat - econ. 5a - funz. 2a - rubrica 14a)
L.300.000.000
Cap.52500 Interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico, artistico e culturale( cni) (titolo II - sezione 1a - categoria econ. 11a - funz. 2a - rubrica 6a)
L.2.000.000.000
Cap.78500 Quota di capitale compresa nell'annualità da pagare per l'ammortamento dei mutui per il finanziamento di interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico, artistico e culturale( cni) (titolo III - rubrica 4a)
L.29.000.000
--------------
Totale L.2.329.000.000
I capitoli 06090 e 78500 istituiti a norma del precedente comma del presente articolo sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.
NORME TRANSITORIE
I
Il termine per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti all'articolo 3 è fissato, per l'anno 1977, al 90 giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
II
Per il primo anno di applicazione della legge, gli obiettivi e i criteri di riferimento degli interventi, di cui all'ultimo comma dell'art. 1, sono indicati dalla Giunta regionale con una relazione a corredo della proposta di deliberazione avanzata al Consiglio per la concessione dei contributi, di cui all'art. 2, 1 comma, e all'art. 6, 1 comma, della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 27 giugno 1977

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