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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1977, n. 29

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ELETTRONICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 29 giugno 1977

INDICE

Art. 1 - Istituzione dell'Azienda
Art. 2 - Finalità dell'Azienda
Art. 4 - Il Presidente
Art. 5 - La Commissione amministratrice
Art. 6 - Riunioni della Commissione amministratrice
Art. 7 - Compiti della Commissione amministratrice
Art. 8 - Collegio dei revisori
Art. 9 - Compensi al Presidente, ai Commissari ed ai Revisori
Art. 10 - Il Direttore
Art. 11 - Bilancio
Art. 12 - Controlli
Art. 13 - Finanziamenti
Art. 14 - Personale
Art. 15 - Contributo ordinario
Art. 16 - Copertura finanziaria
Art. 17 - Variazione di bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione dell'Azienda
E' istituita l'Azienda regionale per la gestione del centro elettronico. L'Azienda è dotata di personalità giuridica e di autonomia funzionale ed amministrativa ai sensi dell'art. 62 dello statuto ed ha sede nel capoluogo della regione.
Il funzionamento dell'Azienda è regolato dalla presente legge e da un regolamento interno.
Art. 2
Finalità dell'Azienda
L'Azienda, in attuazione degli orientamenti programmatici del Consiglio regionale e dei criteri fissati dalla Giunta regionale, ha il compito di:
a) assicurare l'esercizio in automazione delle fondamentali attività amministrative della Regione;
b) acquisire e memorizzare sistematicamente le informazioni e i dati statistici di carattere economico, demografico, sociale, amministrativo, finanziario derivanti dalle rilevazioni ufficiali e attinenti alle diverse zone del territorio regionale;
c) provvedere su richiesta del Consiglio regionale, della Giunta regionale o dei gruppi consiliari alla elaborazione delle informazioni di cui sopra, predisponendo le documentazioni opportune ai fini della attività legislativa, amministrativa e di programmazione;
d) provvedere alla elaborazione dei materiali e delle documentazioni statistiche richieste per l'attività del servizio statistico della Regione;
e) provvedere alla elaborazione dei dati ottenuti attraverso rilevazioni statistiche eseguite sul territorio regionale per iniziativa degli organi della Regione, previe le necessarie autorizzazioni di legge;
f) assicurare la produzione di dati statistici su eventuale richiesta dell'Istituto centrale di statistica;
g) fornire agli enti pubblici ed agli organismi economici e sociali della regione informazioni di carattere legislativo, economico, sociale, amministrativo, sia in base a richieste periodiche od occasionali, sia in forma continua, attraverso collegamenti a distanza per la trasmissione dei dati in tempo reale;
h) svolgere elaborazioni statistiche su richiesta degli enti pubblici e degli organismi economici e sociali della regione.
Art. 3
Organi dell'Azienda Sono organi dell'Azienda:
a) il Presidente;
b) la Commissione amministratrice;
c) il Collegio dei revisori.
Art. 4
Il Presidente
Il Presidente dell'Azienda viene eletto dal Consiglio regionale con la procedura prevista dall'articolo 62 dello statuto della Regione. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda;
presiede la Commissione amministratrice; compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Azienda e sovraintende alla sua gestione.
Il Presidente assume gli atti e stipula i contratti necessari per l'attività aziendale che comportano una spesa inferiore a 5 milioni di lire, informandone la Commissione amministratrice nella seduta immediatamente successiva.
Art. 5
La Commissione amministratrice
La Commissione amministratrice è composta dal Presidente e da dieci membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a sei.
La Commissione amministratrice è costituita con decreto del Presidente della Regione. I suoi componenti durano in carica cinque anni, decadono in ogni caso al termine del mandato del Consiglio regionale che li ha eletti. In caso di dimissioni o di impedimento, i membri che vengono nominati in sostituzione durano in carica per il periodo di nomina dei membri sostituiti.
La Commissione può essere sciolta con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, per deficienze tali da compromettere il normale funzionamento dell'Azienda o per gravi irregolarità.
Art. 6
Riunioni della Commissione amministratrice
La Commissione amministratrice è convocata dal Presidente di norma ogni trimestre oppure quando ne facciano richiesta almeno tre commissari.
L'avviso di convocazione, con la indicazione degli oggetti da trattare, deve essere spedito ai componenti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
In caso di urgenza, la Commissione può essere convocata a mezzo di comunicazione telegrafica con preavviso di quarantotto ore.
La Commissione amministratrice delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti, salvo per gli oggetti di cui ai punti a), b), e), f) dell'articolo 7, la cui deliberazione deve essere adottata a maggioranza dei componenti.
Art. 7
Compiti della Commissione amministratrice
La Commissione amministratrice:
a) predispone, in conformità al piano annuale di attività formulato sulla base delle indicazioni espresse dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale a norma dei successivi artt. 11 e 12;
b) predispone i programmi di sviluppo dell'attività dell'Azienda, sia per quanto riguarda l'automazione delle attività interne dell'amministrazione regionale, sia per la prestazione di servizi agli enti pubblici e agli organismi economici e sociali della regione;
c) approva le convenzioni con gli enti pubblici e gli organismi economici della regione per la fornitura delle prestazioni e dei servizi di cui alle lettere
g) , h) dell'art. 2;
d) delibera sugli atti e contratti necessari per l'attività aziendale che comportino una spesa superiore a 5 milioni di lire;
e) predispone il regolamento interno, ivi compresa la pianta organica del personale dipendente;
f) provvede alla designazione del direttore;
g) delibera sulla organizzazione degli uffici;
h) formula le richieste di comando del personale regionale;
i) delibera sulle liti attive e passive, e sulle transazioni;
l) delibera su tutti gli altri affari che ad essa siano sottoposti dal Presidente.
Art. 8
Collegio dei revisori
Il Collegio dei revisori è composto di tre membri eletti, con voto limitato a due, dal Consiglio regionale, ed è costituito con decreto del Presidente della Regione.
Esso esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo dell'esercizio.
Per la durata in carica dei revisori valgono le norme previste dall'art. 5 per i componenti la Commissione amministratrice.
Art. 9
Compensi al Presidente, ai Commissari ed ai Revisori
I compensi al Presidente, ai membri della Commissione amministratrice ed ai Revisori sono fissati con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 10
Il Direttore
Il direttore dell'Azienda è nominato dal Presidente della Regione su designazione della Commissione amministratrice.
Il direttore dirige e coordina tutti i servizi dell' Azienda e ne risponde alla Commissione amministratrice e al Presidente; cura l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione amministratrice e dei provvedimenti del Presidente; esercita ogni altro compito demandatogli dal regolamento interno.
Partecipa alle sedute della Commissione amministratrice con voto consultivo.
Art. 11
Bilancio
Il piano annuale di attività e il bilancio di previsione dell'Azienda, il cui esercizio finanziario coincide con quello della Regione, devono essere presentati alla Giunta regionale entro il 10 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione della Commissione amministratrice recante, oltre alla esposizione del piano annuale di attività dell'Azienda, l'indicazione dello stato di attuazione dei relativi programmi di sviluppo.
Il piano annuale di attività e il bilancio di previsione dell'Azienda con la relazione della Commissione amministratrice vengono allegati al bilancio della Regione e sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale.
Art. 12
Controlli
Il regolamento interno e le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi e le relative variazioni nonchè quelle relative ai piani annuali di attività diventano esecutivi solo dopo la loro approvazione da parte del Consiglio regionale.
Il rendiconto consuntivo, con allegata la relazione del Collegio dei revisori dei conti, è presentato al Consiglio regionale, per l'approvazione, entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
Diventano esecutive dopo la loro approvazione da parte della Giunta regionale le deliberazioni concernenti:
- l'alienazione e l'acquisto di immobili;
- l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- la stipulazione dei contratti di locazione altranovennali;
- i ricorsi e le azioni giudiziarie, le liti attive e passive e le relative transazioni.
Art. 13
Finanziamenti
Per l'attuazione dei suoi compiti l'Azienda dispone delle seguenti fonti di entrata:
a) contributi ordinari della Regione;
b) contributi straordinari della Regione;
c) proventi per prestazioni a favore di terzi ai sensi dell'art. 2;
d) eventuali altre entrate o contributi.
I contratti di locazione dei locali dove ha sede l'Azienda ed i contratti di locazione o di acquisto delle macchine e degli impianti del centro elettronico sono stipulati dal Presidente della Giunta regionale ed i relativi oneri sono posti a carico del bilancio della Regione.
Art. 14
Personale
Al personale dell'Azienda si applica il trattamento giuridico ed economico stabilito per il personale dipendente dalla Regione Emilia - Romagna; esso viene iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.
L'Azienda non può procedere all'assunzione di personale se non dopo aver richiesto alla Giunta regionale se intenda comandare presso di essa personale dipendente dalla Regione.
Art. 15
Contributo ordinario
Alla spesa per il canone di locazione delle attrezzature del centro elettronico nonchè alla spesa per l'affitto dei locali provvede direttamente l'amministrazione regionale rispettivamente con i fondi di cui ai capitoli 05200, 05320, 05350 del bilancio 1977 e dei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
Annualmente, con la legge di bilancio, viene determinato il contributo ordinario e l'eventuale contributo straordinario per il funzionamento dell'Azienda a norma dell'art. 2 della legge 19 maggio 1976, n. 335 Sito esterno.
Per l'esercizio finanziario 1977 il contributo ordinario è fissato in L.80.000.000.
Art. 16
Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per l'esercizio 1977 a L.80.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 dotato dello stanziamento di L.80.000.000 ed il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio stesso.
Art. 17
Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a)Variazione in aumento:
Cap.05360 " Contributo annuale all'Azienda regionale per la gestione del centro elettronico (titolo I - sezione 1a - rubrica 9a - categoria 4a) "
L.80.000.000
b)Variazione in diminuzione:
Cap.75100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.80.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 27 giugno 1977

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