LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 30
NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 7 luglio 1977
Art. 2
I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale piante allogame portaseme, elencate nella tabella A), allegata alla presente legge, debbono presentare un programma di coltivazione, nei termini fissati nella stessa tabella A), alla Giunta regionale, che lo trasmette alla commissione di cui all'art. 3.