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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 30

NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 7 luglio 1977

Art. 3
Il Presidente della Regione, con proprio decreto, costituisce una commissione per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 4, presieduta dall'assessore del 2 dipartimento - attività produttive - agricoltura e alimentazione o da un suo delegato, così composta:
- un rappresentante dell'istituto conservatore dei registri di varietà;
- un rappresentante dell'ente nazionale delle sementi elette;
- un rappresentante del laboratorio di analisi sementi dell'Università degli studi di Bologna;
- un docente universitario o uno sperimentatore esperto nel settore della moltiplicazione delle sementi;
- tre rappresentanti dei produttori sementieri che operano nella regione;
- tre rappresentanti delle associazioni di coltivatori di sementi che operano nella regione;
- tre rappresentanti delle associazioni agricole di categoria maggiormente rappresentative;
- tre rappresentanti delle centrali regionali cooperative;
- un rappresentante dell'associazione dei commercianti di sementi.
I rappresentanti dei produttori sementieri, delle associazioni agricole, delle centrali cooperative e dell'associazione dei commercianti sono nominati su designazione delle rispettive categorie.
Svolge le funzioni di segretario della commissione un collaboratore regionale del 2 dipartimento - attività produttive.
La commissione resta in carica cinque anni e deve essere convocata entro trenta giorni dalla sua costituzione.
La commissione è organo consultivo tecnico della Giunta regionale in materia di moltiplicazione delle sementi.

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