LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 30
NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 7 luglio 1977
Art. 4
I compiti della commissione, di cui all'articolo 3, sono i seguenti:
- proporre alla Giunta regionale l'aggiornamento della tabella A) allegata alla presente legge;
- esaminare i programmi di coltivazione di cui all' art. 2 entro trenta giorni dai termini fissati dalla tab. A) e formulare le relative prescrizioni per evitare danni alle colture, precisando le distanze minime, le sottospecie, i gruppi di varietà e le varietà, sulla base delle norme comunitarie e nazionali, ai sensi delle vigenti leggi e tenendo conto delle eventuali prescrizioni contrattuali;
- stabilire eventualmente aree di preuso ed ammettere nelle stesse aree la presenza di varietà, gruppi di varietà o sottospecie che non godono del diritto di preuso. Nel caso che la presenza contemporanea di diverse specie, sottospecie, gruppi di varietà e varietà diverse, previste nei programmi di coltivazione, sia motivo di danni per la produzione sementiera locale, la commissione ha facoltà di dare, a suo giudizio insindacabile, la priorità alla o alle colture di prevalente interesse per le zone di coltivazione. Sono da considerarsi di prevalente interesse quelle colture della stessa varietà, dello stesso gruppo di varietà o della stessa sottospecie che offrono nella loro globalità un maggior reddito;
- ricevere segnalazioni, circa la esistenza di colture o piante inquinanti che possano essere di nocumento ai programmi di moltiplicazione, da parte dei produttori, di coltivatori, di moltiplicatori sementieri, di organizzazioni di categorie e sindacali e da chiunque ritenga di essere interessato alla coltivazione di piante allogame e disporre gli accertamenti del caso tramite collaboratori tecnici regionali, previa comunicazione agli interessati della data, dell'ora e del luogo in cui gli accertamenti stessi saranno effettuati. La commissione, nell'espletamento della sua attività e nelle prescrizioni, deve recepire le esigenze dei Comprensori in materia sementiera. Le prescrizioni della commissione valgono come direttive vincolanti nei confronti dei piani di sviluppo agricolo comprensoriali e delle Comunità montane.