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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 30

NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 7 luglio 1977

Art. 5
La Giunta regionale, su conforme parere della commissione di cui all'art. 3, provvede a:
a) comunicare agli interessati l'approvazione o il rifiuto motivato dei programmi presentati;
b) comunicare ai coltivatori moltiplicatori in proprio, ai produttori sementieri ed a chiunque manda a seme o lascia andare a seme piante inquinanti, anche se spontanee, l'obbligo di eliminare, entro dieci giorni, le colture e le piante inquinanti che possono essere di nocumento ai programmi di moltiplicazione, dandone contemporaneamente comunicazioni ai sindaci dei Comuni ove queste colture o piante sono ubicate.

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