LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 30
NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 7 luglio 1977
Art. 5
La Giunta regionale, su conforme parere della commissione di cui all'art. 3, provvede a:
a) comunicare agli interessati l'approvazione o il rifiuto motivato dei programmi presentati;
b) comunicare ai coltivatori moltiplicatori in proprio, ai produttori sementieri ed a chiunque manda a seme o lascia andare a seme piante inquinanti, anche se spontanee, l'obbligo di eliminare, entro dieci giorni, le colture e le piante inquinanti che possono essere di nocumento ai programmi di moltiplicazione, dandone contemporaneamente comunicazioni ai sindaci dei Comuni ove queste colture o piante sono ubicate.