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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 30

NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 7 luglio 1977

Art. 6
I Comuni sono delegati ad accertare la violazione dell'obbligo di cui alla lettera b) dell'articolo precedente ed a comminare una sanzione amministrativa da L.50.000 a L.2.000.000 avendo riguardo alla gravità della violazione stessa. Della violazione è redatto apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore e, quando ciò non fosse possibile, deve essere provveduto alla sua notifica anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.
Il sindaco, sentiti anche gli interessati quando questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dall'avvenuta notifica o consegna del verbale, determina con ordinanza la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, fissando al trasgressore un termine di trenta giorni.
L'ingiunzione può essere notificata al trasgressore anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo; contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.
Decorso il termine previsto per il pagamento e qualora non sia fatta opposizione avanti al pretore, si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del TU approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.
Le somme riscosse ai sensi del primo comma del presente articolo sono introitate nel bilancio del Comune interessato.

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