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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 30

NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 7 luglio 1977

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, con la presente legge, si propone di disciplinare la coltivazione delle piante portaseme delle principali specie allogame, al fine di:
- prevenire i danni derivanti dal mancato isolamento spaziale delle suddette coltivazioni;
- favorire l'espansione di tali colture da seme.
Art. 2
I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale piante allogame portaseme, elencate nella tabella A), allegata alla presente legge, debbono presentare un programma di coltivazione, nei termini fissati nella stessa tabella A), alla Giunta regionale, che lo trasmette alla commissione di cui all'art. 3.
Art. 3
Il Presidente della Regione, con proprio decreto, costituisce una commissione per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 4, presieduta dall'assessore del 2 dipartimento - attività produttive - agricoltura e alimentazione o da un suo delegato, così composta:
- un rappresentante dell'istituto conservatore dei registri di varietà;
- un rappresentante dell'ente nazionale delle sementi elette;
- un rappresentante del laboratorio di analisi sementi dell'Università degli studi di Bologna;
- un docente universitario o uno sperimentatore esperto nel settore della moltiplicazione delle sementi;
- tre rappresentanti dei produttori sementieri che operano nella regione;
- tre rappresentanti delle associazioni di coltivatori di sementi che operano nella regione;
- tre rappresentanti delle associazioni agricole di categoria maggiormente rappresentative;
- tre rappresentanti delle centrali regionali cooperative;
- un rappresentante dell'associazione dei commercianti di sementi.
I rappresentanti dei produttori sementieri, delle associazioni agricole, delle centrali cooperative e dell'associazione dei commercianti sono nominati su designazione delle rispettive categorie.
Svolge le funzioni di segretario della commissione un collaboratore regionale del 2 dipartimento - attività produttive.
La commissione resta in carica cinque anni e deve essere convocata entro trenta giorni dalla sua costituzione.
La commissione è organo consultivo tecnico della Giunta regionale in materia di moltiplicazione delle sementi.
Art. 4
I compiti della commissione, di cui all'articolo 3, sono i seguenti:
- proporre alla Giunta regionale l'aggiornamento della tabella A) allegata alla presente legge;
- esaminare i programmi di coltivazione di cui all' art. 2 entro trenta giorni dai termini fissati dalla tab. A) e formulare le relative prescrizioni per evitare danni alle colture, precisando le distanze minime, le sottospecie, i gruppi di varietà e le varietà, sulla base delle norme comunitarie e nazionali, ai sensi delle vigenti leggi e tenendo conto delle eventuali prescrizioni contrattuali;
- stabilire eventualmente aree di preuso ed ammettere nelle stesse aree la presenza di varietà, gruppi di varietà o sottospecie che non godono del diritto di preuso. Nel caso che la presenza contemporanea di diverse specie, sottospecie, gruppi di varietà e varietà diverse, previste nei programmi di coltivazione, sia motivo di danni per la produzione sementiera locale, la commissione ha facoltà di dare, a suo giudizio insindacabile, la priorità alla o alle colture di prevalente interesse per le zone di coltivazione. Sono da considerarsi di prevalente interesse quelle colture della stessa varietà, dello stesso gruppo di varietà o della stessa sottospecie che offrono nella loro globalità un maggior reddito;
- ricevere segnalazioni, circa la esistenza di colture o piante inquinanti che possano essere di nocumento ai programmi di moltiplicazione, da parte dei produttori, di coltivatori, di moltiplicatori sementieri, di organizzazioni di categorie e sindacali e da chiunque ritenga di essere interessato alla coltivazione di piante allogame e disporre gli accertamenti del caso tramite collaboratori tecnici regionali, previa comunicazione agli interessati della data, dell'ora e del luogo in cui gli accertamenti stessi saranno effettuati. La commissione, nell'espletamento della sua attività e nelle prescrizioni, deve recepire le esigenze dei Comprensori in materia sementiera. Le prescrizioni della commissione valgono come direttive vincolanti nei confronti dei piani di sviluppo agricolo comprensoriali e delle Comunità montane.
Art. 5
La Giunta regionale, su conforme parere della commissione di cui all'art. 3, provvede a:
a) comunicare agli interessati l'approvazione o il rifiuto motivato dei programmi presentati;
b) comunicare ai coltivatori moltiplicatori in proprio, ai produttori sementieri ed a chiunque manda a seme o lascia andare a seme piante inquinanti, anche se spontanee, l'obbligo di eliminare, entro dieci giorni, le colture e le piante inquinanti che possono essere di nocumento ai programmi di moltiplicazione, dandone contemporaneamente comunicazioni ai sindaci dei Comuni ove queste colture o piante sono ubicate.
Art. 6
I Comuni sono delegati ad accertare la violazione dell'obbligo di cui alla lettera b) dell'articolo precedente ed a comminare una sanzione amministrativa da L.50.000 a L.2.000.000 avendo riguardo alla gravità della violazione stessa. Della violazione è redatto apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore e, quando ciò non fosse possibile, deve essere provveduto alla sua notifica anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.
Il sindaco, sentiti anche gli interessati quando questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dall'avvenuta notifica o consegna del verbale, determina con ordinanza la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, fissando al trasgressore un termine di trenta giorni.
L'ingiunzione può essere notificata al trasgressore anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo; contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.
Decorso il termine previsto per il pagamento e qualora non sia fatta opposizione avanti al pretore, si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del TU approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.
Le somme riscosse ai sensi del primo comma del presente articolo sono introitate nel bilancio del Comune interessato.
Art. 7
La mancata presentazione del programma di cui all'art. 2 della presente legge, nei termini indicati dall'allegato A), da parte dei produttori sementieri e dei coltivatori - moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale piante allogame di cui alla tabella A), comporta l'applicazione di una sanzione da L.50.000 a L.10.000.000 da comminarsi da parte del Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.
L'inosservanza dell'obbligo di presentazione del programma di cui all'art. 2 è accertata da collaboratori tecnici regionali i quali redigono apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore ovvero notificata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.
Il Presidente della Giunta regionale, sentiti anche gli interessati quando questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dall'avvenuta notifica o consegna del verbale, determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, fissando al trasgressore un termine di trenta giorni.
L'ingiunzione può essere notificata al trasgressore anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo; contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.
Decorso il termine previsto per il pagamento e qualora non sia fatta opposizione avanti il pretore, si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del TU approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione.
Art. 8
La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 3, provvede all'aggiornamento della tabella A) allegata alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 6 luglio 1977

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