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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 19
Equilibrio del bilancio di competenza
Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno nell'esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio, comprese, fra queste ultime, le entrate derivanti dalla riscossione di mutui la cui stipulazione sia autorizzata dalla legge di approvazione del bilancio entro i limiti e secondo le modalità di cui al successivo art. 41.
Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, risultante dal prospetto di cui al successivo art. 28 secondo comma, lettera b), non può in ciascun bilancio essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate derivanti da mutui e quelle derivanti dall'assegnazione o dal riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di spese di sviluppo, risultante dal prospetto di cui al successivo art. 28, secondo comma, lettera a).
L'eventuale saldo negativo presunto dell'esercizio precedente, iscritto fra le spese della competenza di cui al punto 2), secondo comma, del precedente art. 16, è considerato, ai fini della determinazione del vincolo di cui al comma precedente, fra le spese per le funzioni normali per la sola parte dello stesso che eccede l'ammontare dei mutui passivi autorizzati nell' esercizio precedente, dei quali non sia prevista la stipulazione entro il termine dell'esercizio.

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