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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 22
Esercizio provvisorio
L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.
La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio presentato al Consiglio, senza limiti di somma.
La legge può, peraltro, stabilire limitazioni alla esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine a singoli capitoli di spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all'approvazione della legge di bilancio.
Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio, ovvero sia stato respinto da questo, e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato.
Nel caso di cui al comma precedente l'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.

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