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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 23
Gestione provvisoria del bilancio
Qualora la legge di approvazione del bilancio e/ o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, in pendenza degli adempimenti di cui all'art. 127 della Costituzione Sito esterno, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 22.
Qualora la legge di approvazione del bilancio e/ o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state rinviate dal Governo al Consiglio regionale a norma dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno, ovvero nei confronti di dette leggi il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo art. 127, è autorizzata la gestione in via provvisoria, del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero, nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 22.

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