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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 24
Classificazione delle entrate
Nel bilancio della Regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli e, secondo la loro natura, nelle seguenti categorie: Titolo I
Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno. Categoria 1a - Tributi propri della Regione.
Categoria 2a - Quote di tributi dello Stato devolute alle Regioni. Titolo II
Entrate derivanti da contributi ad assegnazioni dello Stato ed, in genere, tra trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alle Regioni.
Categoria 3a - Entrate derivanti da assegnazioni statali connesse ai programmi di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 281 e successive integrazioni.
Categoria 4a - Entrate per l'esercizio delle funzioni delegate.
Categoria 5a - Entrate derivanti da altri contributi e assegnazioni statali. Titolo III
Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali.
Categoria 6a - Proventi dei servizi pubblici resi dalla Regione.
Categoria 7a - Proventi del Demanio e del Patrimonio regionali. Categoria 8a - Utili di Enti o aziende regionali. Categoria 9a - Recuperi, rimborsi e contributi vari.
Categoria 10a - Partite che si compensano con la spesa. Titolo IV
Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti. Categoria 11a - Alienazione di beni patrimoniali. Categoria 12a - Trasferimenti di capitali. Categoria 13a - Rimborso di crediti. Titolo V
Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie. Categoria 14a - Mutui. Categoria 15a - Obbligazioni. Categoria 16a - Anticipazioni. Titolo VI Entrate per contabilità speciali. Categoria 17a - Partite di giro. Categoria 18a - Altre contabilità speciali.
Le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto. Il capitolo costituisce l'unità elementare di classificazione delle entrate.
Per ciascun capitolo dell'entrata debbono essere indicati i seguenti elementi: numerazione progressiva, ma discontinua; denominazione analitica, riferimento alla categoria, ammontare presunto dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, ammontare delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere, senza distinzione tra riscossioni in conto residui ed in conto competenza.
In ogni caso deve essere fatta espressa menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi speciali dello Stato o della Regione.
Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per ogni titolo ed un riepilogo finale dei titoli.

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