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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 26
Specificazione delle spese
Nell'ambito delle classificazioni di cui al precedente articolo, le spese si suddividono in capitoli. Il capitolo costituisce l'unità elementare della spesa.
Nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno ai fini di una più puntuale analisi della spesa, può essere suddiviso con atto di Giunta regionale in più articoli di spesa a norma dell'art. 24 - 3 comma, punto 7) dello Statuto regionale, e semprechè siano rispettate le norme di cui ai commi successivi.
Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio, di una funzione, ovvero di un piano, programma o progetto della Regione.
Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:
a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;
b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;
c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;
d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.
Nello stato di previsione della spesa, nell'ordine di successione delle ripartizioni soprarichiamate, la numerazione dei capitoli è progressiva e discontinua.
Per ciascun capitolo debbono essere indicati i seguenti elementi: numero progressivo ma discontinuo;
denominazione; riferimento alla classificazione economica di 1 grado (titoli) e di secondo grado (categorie);
riferimento alla classificazione funzionale (sezioni funzionali); riferimento al carattere di spesa normale o di spesa di sviluppo; riferimento al carattere di spesa per funzioni proprie o per funzioni delegate dallo Stato; ammontare presunto dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce; ammontare delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce; ammontare delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra pagamenti in conto residui ed in conto competenza.
In allegato al bilancio di previsione le spese sono riclassificate analiticamente: in titoli, secondo che si tratti di spese correnti di amministrazione generale, spese correnti operative, spese d' investimento in annualità, spese di investimento in capitale, spese per il rimborso di mutui e prestiti; in sezioni, secondo la classificazione funzionale, ed in categorie, secondo la classificazione economica, in corrispondenza delle similari classificazioni adottate nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.
In calce agli allegati analitici le spese sono rappresentate in riassunti di sezioni funzionali per titoli, in riassunti di categorie economiche per titoli, ed in riepiloghi dei titoli.
Con riferimento alle corrispondenti annotazioni sullo stato di previsione dell'entrata, a margine dei capitoli di spesa deve essere fatta espressa menzione dei vincoli di destinazione da leggi speciali dello Stato.

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