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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 28
Quadro riassuntivo e prospetti allegati
Il quadro riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate e, per parti, sezioni dipartimentali e titoli, i totali delle spese. Al quadro riassuntivo sono allegati i seguenti prospetti:
a) un prospetto il quale mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281 Sito esterno, da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione Sito esterno, e da altre assegnazioni statali a destinazione determinata con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge e dai provvedimenti di assegnazione o di riparto; e le spese, distinte anche esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dal terzo e quarto comma del successivo articolo 40;
b) un prospetto il quale espone distintamente, da un lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, e, dall'altro lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della Regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali, ovvero con risorse proprie della Regione o con ricorso al credito.

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