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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 30
Dimostrazione delle spese degli Enti locali per le funzioni delegate e per l'attuazione di progetti della Regione
In allegato al bilancio della Regione è data dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali, nel medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione o comunque nell' ambito di progetti della Regione.
Nell'allegato di cui al comma precedente le spese sono ripartite secondo i criteri prescritti per la ripartizione delle spese nel bilancio regionale, nonchè secondo la loro ripartizione territoriale fra i Comprensori di cui alla legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12.
Al fine di favorire forme di coordinamento e collaborazione nella gestione della spesa pubblica regionale, anche attraverso la predisposizione di strumenti contabili ed amministrativi che forniscano una visione complessiva ed unitaria degli interventi posti in essere neivari settori ad opera di più Enti pubblici, le spese degli Enti locali relative a progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel bilancio della Regione in nota a margine dei corrispondenti capitoli del bilancio medesimo.
Le entrate e le spese relative all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione agli Enti locali debbono essere iscritte nei bilanci di questi ultimi in capitoli separati delle spese correnti o delle spese in conto capitale nell'ambito della classificazione della entrata e della spesa prevista dalla normativa vigente in materia per gli Enti medesimi.
La denominazione dei capitoli di cui al precedente comma deve essere omogenea rispetto a quella corrispondente del bilancio regionale e deve richiamare la numerazione del capitolo del bilancio regionale cui si riferisce.

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