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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 31
Fondo di riserva per spese obbligatorie
Nel bilancio annuale di competenza è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie.
Con deliberazione della Giunta regionale, sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la legislazione vigente.
Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri di personale, agli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti ed agli interessi passivi su anticipazioni di cassa, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a norma del successivo art. 72 e reclamati dai creditori;
quelle concernenti i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione.
L'elenco dei capitoli che possono essere integrati a norma del secondo comma del presente articolo è allegato al bilancio.
L'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie è determinato in misura non superiore al 2% del totale delle spese effettive di cui al 1 comma del precedente art. 25.

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