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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 32
Fondo di riserva del bilancio di cassa
Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per fare fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsione.
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con delibera del Consiglio regionale non soggetta a controllo.
Per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in chiusura di esercizio, non previsti - o previsti in entità inadeguata - nella apposita colonna del bilancio di previsione e pertanto privi del corrispondente stanziamento di cassa - o dotati di stanziamento insufficiente - è autorizzata la istituzione o l'adeguamento dello stanziamento di cassa nei modi di cui al precedente comma, fatto salvo il successivo aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui passivi medesimi in occasione dell'assestamento di bilancio di cui al successivo art. 37.
L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è determinato dalla legge di bilancio entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima o dai provvedimenti di variazione di bilancio.

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