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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 34
Fondi globali
Nel bilancio di competenza sono iscritti uno o più fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
I fondi globali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi in corso di approvazione.
I fondi globali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di impegno, ma esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni dei capitoli di spesa esistenti o in nuovi capitoli di spesa, dopo l'entrata in vigore ed in applicazione dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese.
Sono tenuti distinti i fondi globali destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, di spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, di spese correnti e di spese in conto capitale.
Al bilancio è allegato un elenco indicativo dei provvedimenti legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale, con l'indicazione del relativo oggetto e dell'importo dei relativi previsti stanziamenti di competenza.

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