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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 35
Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel bilancio per l'esercizio precedente
Le quote dei fondi globali non utilizzate al termine dell'esercizio di competenza costituiscono economie di spese.
Fino alla data di approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre la data di chiusura dell'esercizio immediatamente successivo, le quote di cui al precedente comma possono essere utilizzate, al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria ai soli provvedimenti legislativi già inclusi negli elenchi di cui al 4 comma dell'art. 34 relativi all'esercizio precedente, la cui approvazione non sia intervenuta entro il termine dell'esercizio.
Nel caso di cui al comma precedente resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi. Allo stanziamento della nuova o maggiore spesa così iscritta nel bilancio del nuovo esercizio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.
Fino a quando non sia approvato il rendiconto dell'esercizio precedente delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al 1 comma del precedente art. 19.
Non è ammessa la utilizzazione, ai fini della copertura di nuove e maggiori spese derivanti da provvedimenti legislativi, dei fondi globali iscritti in bilanci anteriori a quello immediatamente precedente il bilancio nel quale è iscritta la spesa, nè l'utilizzazione allo stesso fine di disponibilità diverse dai fondi globali, pur se relative al bilancio immediatamente precedente.

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