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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 36
Disposizioni comuni ai fondi di riserva e globali
I fondi di riserva di cui ai precedenti artt. 31 e 33 ed i fondi globali di cui ai precedenti artt. 34 e 35 sono dotati di appositi stanziamenti di cassa in relazione alla prevedibile esecuzione dei provvedimenti amministrativi o legislativi che ne determinano i prelievi.
Gli stessi provvedimenti legislativi od amministrativi da cui discende la utilizzazione dei fondi di riserva sopramenzionati dispongono i conseguenti prelievi, ovvero le conseguenti riduzioni, degli stanziamenti dei fondi stessi, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

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