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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 37
Assestamento di bilancio
Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al punto 1 del secondo comma - residui presunti al termine dell'esercizio precedente - ed al terzo comma - saldo positivo o negativo presunto ed eventuale giacenza iniziale presunta di cassa - del precedente articolo 16; nonchè alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di equilibrio dei bilanci di competenza e di cassa di cui ai precedenti artt. 19 e 20.
L'approvazione dell'assestamento del bilancio non è subordinata alla approvazione del rendiconto generale della Regione.

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