Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 38
Variazioni di bilancio
La legge di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni da comunicarsi entro 15 giorni al Consiglio, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonchè per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
Quando la spesa sia attribuibile alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo a norma del 4 comma dell'art. 40 della presente legge, la variazione è disposta nei modi di cui sopra sull'esercizio in chiusura, per la parte entrata, e sul nuovo esercizio, per la parte spesa, anche in pendenza dell' approvazione del bilancio di previsione del nuovo esercizio.
Le leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a carico del bilancio già presentato al Consiglio ed in corso di approvazione, finanziando i relativi oneri in tutto o in parte mediante la utilizzazione dei fondi globali del bilancio precedente a norma del precedente art. 35, autorizzano la Giunta ad apportare con propria deliberazione le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa dopo l'entrata in vigore della relativa legge di approvazione e di quella di approvazione del bilancio per l'esercizio di competenza.
Ogni altra variazione del bilancio, fatte salve quelle di cui ai precedenti articoli 31, 32, 33 ed al successivo art. 42 deve essere disposta od autorizzata con legge regionale.
Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al 1 comma del presente articolo, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.
Gli atti amministrativi coi quali a norma della presente legge sono disposte variazioni di bilancio, sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, e diventano esecutivi a tutti gli effetti il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

Espandi Indice