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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 39
Divieto di storni
Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 31, 32, 33 e 38 - 3 comma, è vietato il trasporto di somme da un capitolo all'altro del bilancio mediante atto amministrativo, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.
E' vietato lo storno di fondi tra i residui, nonchè fra i residui e la competenza, e viceversa. E' altresì vietato lo storno di fondi fra spese per l'esercizio di funzioni delegate, o per ulteriori programmi di sviluppo, cui concorrono specifiche assegnazioni statali, a favore di altri capitoli di spesa.
Qualora lo stanziamento annuale di bilancio sia definito da una specifica legge di settore, ogni variazione in aumento dello stesso può essere autorizzato solo da provvedimenti legislativi distinti da quelli di mera variazione di bilancio.
Lo storno di fondi da capitoli di spesa di investimento per ulteriori programmi di sviluppo a favore di capitoli di spesa per funzioni normali è ammesso entro il limite dell'ammontare dei primi che non risulti coperto da mutui o da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata.

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