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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 4
Bilancio pluriennale
Sono strumenti della programmazione finanziaria della Regione:
1) il bilancio pluriennale, le cui previsioni sono correlate a quelle del programma di sviluppo regionale;
2) il bilancio annuale di previsione.
Il bilancio pluriennale ha una durata non superiore ad un quinquennio.
Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale ed è approvato con un apposito articolo della legge di approvazione del bilancio annuale.
Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza.