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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 40
Fondi statali assegnati alla Regione
Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione Sito esterno ed il caso di assegnazioni per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo.
Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di cui al precedente comma, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.
La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti a quelle ad essa assegnate dallo Stato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti ed erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.
La Regione può in relazione all'epoca in cui avviene la assegnazione dei fondi statali di cui al 1 comma del presente articolo, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorchè non sia possibile far luogo all' impegno di tali spese, a norma del successivo articolo 57 entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione. In tal caso, sullo stanziamento di spesa da iscrivere nel bilancio per l'esercizio successivo a norma del 1 comma dell'art. 38 possono essere assunti impegni fin dalla data di registrazione dell'assegnazione e disposte erogazioni fin dall'inizio dell'esercizio stesso e comunque non prima della data di pubblicazione della corrispondente delibera di variazione del bilancio, anche in pendenza dell'approvazione della legge di bilancio per il nuovo esercizio.
Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al precedente art. 19, primo comma.
In calce al prospetto di cui alla lettera a) - 2 comma - del precedente art. 28, è dato conto delle corrispondenze e delle compensazioni per le assegnazioni statali a destinazione vincolata e gli stanziamenti di spesa corrispondenti, con riferimento all'esercizio della facoltà di cui ai precedenti commi 3 e 4 .

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