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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 41
Mutui e prestiti
La contrazione di mutui o la emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di competenza.
La legge deve specificare l'entità massima del tasso e la durata massima dell'ammortamento, nonchè l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale. La effettuazione delle operazioni, la determinazione delle condizioni e delle modalità spettano alla Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dal 3 comma dell'art. 10 - legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno - in materia di prestiti obbligazionari.
Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui, se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.
Il disavanzo di cui al 1 comma del presente articolo non potrà in ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese d' investimento erogabili in capitale per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, escluse fra queste le spese finanziate con assegnazioni dello Stato vincolate al finanziamento di spese di sviluppo; comprese, invece, le spese per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma dell'articolo 10 - 1 comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, nonchè la quota parte del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati dalla legge di bilancio di quell'esercizio.
In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le relative variazioni, superi il 20% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie iscritte in bilancio nel Titolo I a norma del precedente articolo 24, semprechè gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.
Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione con le effettive esigenze di cassa della Regione.
L'autorizzazione a contrarre mutui od emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Di conseguenza, le entrate da mutui stipulati, anche in forma condizionata, entro il termine dell'esercizio, e non riscossi, restano iscritte fra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finali dell'esercizio medesimo.

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