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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 43
Garanzie prestate dalla Regione
La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di Enti e di altri soggetti in relazione alla contrazione di mutui o anticipazioni di cassa per il finanziamento di spese comunque rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio, ai sensi del precedente art. 12, e fare obbligo agli uffici competenti dell'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate.
Nel bilancio regionale annuale sono iscritti uno o più capitoli di spesa dotati annualmente della somma presumibilmente occorrente secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con la concessione delle garanzie prestate.
In caso di necessità le maggiori esigenze saranno fronteggiate con prelevamenti dal fondo per le spese obbligatorie di cui al precedente art. 31.
Nel bilancio annuale è iscritto apposito capitolo di entrata per l'imputazione dei recuperi delle somme che la Regione è stata chiamata ad erogare a fronte della garanzia concessa.
In allegato al bilancio di previsione della Regione devono essere elencate, con la indicazione dei beneficiari, del capitale garantito e della durata, le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione, ancora in vita alla data di approvazione del bilancio medesimo.

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