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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 44
Autonomia contabile del Consiglio regionale
Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo gestito secondo i principi stabiliti dall'articolo 15, 3 comma dello Statuto regionale e dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853 Sito esterno.
Le norme per l'amministrazione e la contabilità dei fondi assegnati al Consiglio regionale sono fissate da un apposito regolamento interno.
L'avanzo d' amministrazione eventualmente risultante in chiusura di ciascun esercizio, è applicato al bilancio consiliare di previsione per l'esercizio immediatamente successivo e trasferito sul bilancio di previsione della Regione, relativo alla competenza dello stesso esercizio in occasione della approvazione dell'assestamento di cui al precedente articolo 37.

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