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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 59
Organi preposti all'assunzione degli impegni di spesa
La Giunta delibera sugli impegni di spesa, salvo che le singole leggi regionali attribuiscano tale competenza al Consiglio regionale od ai responsabili degli uffici o servizi regionali.
Qualora si tratti di spese la cui gestione non sia disciplinata da leggi specifiche, la competenza della Giunta regionale è limitata agli impegni fino all'importo di Lire 200.000.000, considerato con riferimento all'intera durata dei medesimi. Oltre tale limite la competenza a deliberare spetta al Consiglio regionale.
In esecuzione degli atti deliberativi di impegno di cui ai precedenti commi la Giunta provvede a deliberare i contratti della Regione.
Le competenze di cui al 1 e 2 comma attribuite alla Giunta regionale possono essere da quest' ultima delegate al Presidente, ai singoli componenti della Giunta, ai responsabili di uffici, servizi ed organi della Regione, secondo le direttive deliberate dalla Giunta medesima.
Spetta comunque al Presidente il coordinamento delle funzioni delegate.
La Giunta regionale è sempre competente a deliberare nei casi di cui al n. 10 dell'art. 24 dello Statuto regionale.

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