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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 69
Provveditorato e casse economali
Alle spese per il funzionamento e mantenimento degli uffici regionali, all'acquisto del materiale mobile, nonchè alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature, attende il servizio di provveditorato.
E' compito del suddetto servizio provvedere alla conservazione dei beni mobili della Regione, alla tenuta dell'inventario degli stessi ed ai relativi aggiornamenti.
Presso il servizio di provveditorato funziona il servizio di cassa economale, composto da una cassa centrale e da casse economali periferiche secondo la articolazione e nei limiti di accreditamento disposti dalla Giunta regionale. I funzionari preposti alle casse economali provvedono alla ordinazione, alla liquidazione ed al pagamento delle minute spese d' ufficio e sottopongono alla Giunta regionale i relativi rendiconti nell'ambito del rendiconto predisposto dalla cassa economale centrale.
La disciplina contabile concernente il funzionamento del servizio di provveditorato e delle casse economali è contenuta nell'apposito regolamento regionale.

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