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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 71
Titoli di spesa ineseguibili
Il responsabile del servizio di ragioneria, qualora non ritenga, in relazione ai riscontri di cui agli articoli 60 e 63, di registrare un impegno di spesa o di dare corso ad una richiesta di pagamento, quando non sia possibile provvedere nei modi indicati al precedente art. 70, ne riferisce con adeguata motivazione e con la indicazione di eventuali soluzioni alternative per il conseguimento dei risultati voluti, al Presidente della Giunta regionale, dandone comunicazione all'Assessore competente per materia.
Se il Presidente intende dar corso al provvedimento darà in proposito ordine scritto al ragioniere responsabile del servizio, che è tenuto ad eseguirlo.
L'ordine scritto di cui al precedente comma non può essere eseguito quando si riferisce all'impegno od al pagamento di una spesa che eccede la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio rispettivamente di competenza o di cassa; all'impegno o pagamento di una spesa da imputare ad un capitolo diverso da quello pertinente; ovvero, di un pagamento da ascrivere alla competenza anzichè ai residui, o viceversa.

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