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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 72
Residui passivi
Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente art. 57 e non pagate entro il termine dell'esercizio.
I residui passivi di spese correnti - escluse quelle
per opere di manutenzione e per prestazioni professionabili - e di spese per il rimborso prestiti possono essere conservati nel conto dei residui solo per l'esercizio successivo a quello in cui l'impegno si è perfezionato.
I residui passivi concernenti le spese correnti per opere di manutenzione e per prestazioni professionali, le spese di investimento e le contabilità speciali, possono essere conservate nel conto dei residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.
Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma del precedente art. 57 entro il termine dell'esercizio, costituiscono, in ogni caso, economie di spesa, ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Costituiscono altresì economie di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione a norma dei precedenti 2 e 3 comma, fatta salva la loro riproduzione nella competenza dei successivi bilanci allorchè il loro pagamento sia reclamato dai creditori.
Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui a norma del precedente comma, per le quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, in sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale può iscriversi spese obbligatorie ed al cui movimento verrà provveduto esclusivamente con atto deliberativo di Giunta.

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